Valtellina Casera Dop - Controlli da CSQA Certificazioni Srl - Autorizzazione 2013
L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione Valtellina Casera, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 gennaio 2013
Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in
Thiene ad effettuare i controlli per la denominazione di origine
protetta «Valtellina Casera» registrata in ambito Unione europea.
(13A00702)
(GU n.27 del 1-2-2013)
IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui
all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono
automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui
all'art. 11 del presente regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre,
della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il decreto 11 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2007, con il
quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in
Thiene, Via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli per la denominazione di origine protetta «Valtellina
Casera»;
Visto il decreto 11 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2010, con il quale l'autorizzazione
triennale rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni
Srl» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine
protetta «Valtellina Casera», e' stata prorogata fino all'emanazione
del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;
Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano
di controllo per la denominazione «Valtellina Casera» conformemente
allo schema tipo di controllo e considerato che la documentazione
corretta e' stata trasmessa in data 12 dicembre 2012;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in
Thiene, Via San Gaetano n. 74, e' autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Valtellina
Casera», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n.
1263 del 1° luglio 1996.
Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA
Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel
presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma
4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento
dell'autorita' nazionale competente.
Art. 3
1. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non puo'
modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio
statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema
qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati
nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Valtellina
Casera», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'.
2. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica e
sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente
il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la
composizione del Comitato di certificazione o della struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con
il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 4
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a
decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni
Srl» restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di
controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua
iscrizione nel predetto elenco.
3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione di confermare «Valtellina Casera» o proporre un nuovo
soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui
all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di
rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi
dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
4. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione «CSQA
Certificazioni Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga
necessario, decida di impartire.
Art. 5
1. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con
immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni
lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della
denominazione «Valtellina Casera» anche mediante immissione nel
sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel
sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e
documentale dell'attivita' certificativa.
3. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» trasmettera' i
dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita'
all'utilizzo della denominazione «Valtellina Casera» a richiesta del
Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge
n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza
annuale.
Art. 6
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» e' sottoposto
alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art.
14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua
emanazione.
Roma, 11 gennaio 2013
Il direttore generale: La Torre