Valtellina Casera Dop - Modifiche al disciplinare di produzione
Il disciplinare di produzione della dop Valtellina Casera pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 103 del 5 maggio 1995 e' stato modificato
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 14 febbraio 2023
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Valtellina Casera» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996. (23A01058)
(GU n.46 del 23-2-2023)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'articolo 53, par. 2 del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal
regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1°
luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Valtellina
Casera»;
Vista la richiesta, presentata il 30 dicembre 2022 dal Consorzio
per la tutela del Valtellina Casera, di modifica temporanea del
disciplinare di produzione dell'art. 3 comma 1, punto a)
relativamente all'alimentazione ed in particolare alla % di
alimentazione delle bovine proveniente dalla zona geografica
delimitata;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 24
giugno 2022 - n. 197 «decreto del presidente della Giunta regionale
di dichiarazione dello stato di emergenza regionale, di cui all'art.
24, comma 9, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 27
(disposizioni regionali in materia di protezione civile), derivante
dalla carenza di disponibilita' idrica nel territorio della Regione
Lombardia configurabile come rischio di protezione civile ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 27/2021, che in
conseguenza delle condizioni meteorologiche sfavorevoli dichiara su
tutto il territorio della Regione Lombardia lo «stato di emergenza
regionale» fino al 30 settembre 2022, salva, eventuale proroga nel
caso permanga la situazione di crisi idrica.
Visto il decreto n. 142 del 11 gennaio 2023 della direzione
generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione
Lombardia, competente per territorio ad esprimere il proprio parere
sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata
dal Consorzio per la tutela del Valtellina Casera, con il quale e'
stato accertato che, a seguito dello stato di emergenza regionale
dichiarato su tutto il territorio della Regione Lombardia, la
produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica compresa
in area montana, ha subito una forte riduzione, con ripercussioni
negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari per i mesi
successivi, e che, pertanto riconosce la necessita' di approvare la
modifica temporanea;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 3, comma 1,
punto a) prevede che l'alimentazione delle bovine da cui deriva il
latte deve essere costituita prevalentemente da essenze spontanee ed
erbai eventualmente affienati dell'area delimitata all'art. 2 e che
il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno
economico ai produttori;
Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali del «Valtellina Casera» DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione del «Valtellina Casera» ai sensi del
citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art.
6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 103 del 5 maggio 1995 e' cosi' modificato:
Testo in vigore
Art. 3 comma 1, punto a) : l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve essere costituita prevalentemente da essenze spontanee ed erbai eventualmente affienati dell'area delimitata all'art. 2
Testo modificato
Art. 3 comma 1, punto a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve essere costituita per almeno il 33% della sostanza secca da essenze spontanee ed erbai eventualmente affienati dell'area delimitata all'art. 2
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Valtellina Casera» e' temporanea e ha validita' per tutto l'anno 2023.
Il presente decreto, recante la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione «Valtellina Casera», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste.
Roma, 14 febbraio 2023
Il dirigente: Cafiero
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 aprile 1995
Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio
"Valtellina Casera".
(GU n.103 del 5-5-1995)
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
l992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata
legge n. 125;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni
in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
Vista la domanda e la relativa documentazione presentata
dall'associazione provinciale produttori latte, formaggi e latticini
di Sondrio tendente ad ottenere il riconoscimento della denominazione
di origine "Valtellina Casera";
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai
sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125/1954, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994;
Esaminate le osservazioni avanzate in ordine al citato parere del
Comitato nazionale tutela formaggi;
Considerato che tale formaggio e' un prodotto le cui
caratteristiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali
e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di
produzione;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine "Valtellina Casera" al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.
Art. 2.
1. La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio "Valtellina Casera" comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio.
Art. 3.
1. Il formaggio semigrasso "Valtellina Casera" prodotto
esclusivamente con latte vaccino di razze tradizionali nella zona
individuata all'art. 2 e' ottenuto nel rispetto di apposite
prescrizioni relative all'allevamento e al processo di ottenimento,
rispondenti allo standard produttivo seguente:
a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve
essere costituita prevalentemente da essenze spontanee ed erbai
eventualmente affienati dell'area delimitata all'art. 2;
b) il latte proveniente da due o piu' mungiture viene
parzialmente scremato prima di essere sottoposto a coagulazione
sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia;
c) la coagulazione e' ottenuta con l'uso di caglio di vitello. La
cottura della cagliata avviene ad una temperatura compresa fra i 40 e
i 45 C e si protrae per circa 30 minuti. La rottura della cagliata
avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di mais.
Una volta estratta, la pasta viene posta in fascere tradizionali e
leggermente pressata in modo progressivo per circa 8-12 ore. La
salatura avviene a secco o in salamoia. La maturazione si effettua in
appositi locali alla temperatura di 6-13 C e con umidita' relativa
non inferiore all'80%. La maturazione deve essere protratta per
almeno settanta giorni;
d) forma: cilindrica regolare, con superfici piane e con uno
scalzo diritto;
e) dimensioni: il diametro delle facce e' di 30-45 centimetri;
l'altezza dello scalzo e' di 8-10 centimetri;
f) peso variabile da 7 kg a 12 kg in relazione alle dimensioni
della forma.
La forma, le dimensioni ed il peso possono subire delle leggere
variazioni in relazione alle condizioni tecniche di produzione e al
periodo di maturazione;
g) aspetto esterno: crosta compatta, di colore giallo paglierino
piu' intenso con la stagionatura, di spessore compreso fra 2 e 4
millimetri;
h) pasta: struttura di media consistenza, elastica con occhiatura
sparsa e tendenzialmente fine; al taglio il colore si presenta
variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda del periodo di
produzione e di stagionatura;
i) sapore: dolce, caratteristico, con particolare aroma, piu'
intenso con il procedere della stagionatura;
l) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 34%;
m) umidita' media a 70 giorni: 41%.
Dopo adeguata stagionatura il prodotto puo' essere utilizzato
grattugiato come condimento.
Art. 4.
1. Il formaggio a denominazione di origine "Valtellina Casera DOP" deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 1995
Il Ministro: LUCHETTI
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