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Velletri Doc - Modifica del disciplinare di produzione - 1986

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Velletri, disciplinare, doc, dop, vino, lazio, roma, latina
Velletri

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata  «Velletri» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1972, n. 190, propone che nel disciplinare di produzione siano  modificati per intero gli articoli 6, 7 e 8 ed in parte gli articoli 2, 4 e 5.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di  modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Velletri». (086A7025)

(GU n.215 del 16-9-1986)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Velletri» riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1972, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1972, n. 190, propone che nel
disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli
6, 7 e 8 ed in parte gli articoli 2, 4 e 5 secondo il testo di cui
appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della D.O.C. «Velletri»

Si propone di sostituire il terzo comma dell'art. 2 con il seguente
testo:
Art. 2:
primo comma: (Omissis);
secondo comma: (Omissis);
terzo comma:
«Il vino Velletri rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti
da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso
indicata:
Sangiovese dal 30% al 45%;
Montepulciano dal 30% al 40%;
Cesanese comune e/o Cesanese d'Affile non inferiore al 15%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, anche le uve provenienti da viti di vitigni Bombino
Nero, Merlot e Ciliegiolo, presenti nei vigneti fino ad un massimo
del 10% del totale delle viti esistenti».
Si propone di modificare il testo dell'art. 4 come in appresso
indicato:
Art. 4 - primi tre commi invariati; la rimanente parte dell'art. 4
viene sostituita con il testo che segue:
«La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini Velletri
non deve essere superiore ai q.li 160 di uva per ettaro in coltura
specializzata.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo
La regione Lazio con proprio decreto, su proposta delle
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia puo' stabilire un limite massimo di produzione o di
utilizzazione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di
produzione uva per ettaro dandone immediata comunicazione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale
per la tutela della denominazione di origine dei vini.
La resa massima delle uve non deve essere superiore al 70% per il
Velletri bianco ed al 65% per il Velletri rosso.
Qualora la resa in vino superi i limiti sopra riportati,
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
Si propone di sostituire il secondo comma dell'art. 5 con il
seguente testo:
Art. 5:
primo comma invariato;
secondo comma:
«Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,50 al
Velletri bianco e gradi 11 al Velletri rosso».
Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 6 con il seguente
testo:
«Art. 6. - Il vino Velletri bianco all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole, delicato;
sapore:
secco (zuccheri riduttori fino al 4/per mille);
amabile (zuccheri riduttori dal 4,01 al 20/per mille);
dolce (zuccheri riduttori oltre il 20/per mille);
di giusto corpo, armonico e vellutato;
gradazione minima complessiva: 11°;
acidita' totale minima: 4,5/per mille;
estratto secco netto minimo: 16/per mille.
Il vino Velletri rosso all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rubino piu' o meno intenso tendente al granato per tipo
«Riserva»;
odore: vinoso intenso, profumo etereo per il tipo invecchiato;
sapore:
secco (zuccheri riduttori fino al 4/per mille);
amabile (zuccheri riduttori dal 4,01 al 20/per mille);
vellutato, armonico, giustamente tannico;
gradazione minima complessiva: 11,50°;
estratto secco netto minimo: 20/per mille.
acidita' totale minima: 5/per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Si propone di sostituire la rimanente parte del disciplinare di
produzione con il seguente testo:
«Art. 7. - Il vino Velletri bianco secco, ottenute da uve che
assicurano una gradazione alcolica minima complessiva naturale di
gradi 11 e immesso al consumo con una gradazione alcolica minima
complessiva non inferiore a 11,5°, puo' portare in etichetta la
specificazione «Superiore».
Il vino Velletri rosso secco, ottenuto da uve che assicurino una
gradazione alcolica minima naturale di gradi 12 e immesso al consumo
con una gradazione alcolica complessiva non inferiore a gradi 12,5
dopo un periodo d'invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal
primo novembre dell'annata di produzione delle uve, puo' portare in
etichetta la specificazione «Riserva».
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini Velletri
designati con le specificazioni «Superiore» e «Riserva» deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Per gli altri tipi tale indicazione e' facoltativa ma deve,
comunque, essere documentata.
La denominazione di origine Velletri bianco secco e amabile puo'
essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la
preparazione degli spumanti.
All'atto dell'immissione al consumo i vini Velletri spumanti
debbono avere una gradazione alcolica minima complessiva di gradi 11
ed essere designati secondo le attuali norme CEE, per quanto non
previsto dal presente disciplinare.
Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate
nell'ambito del territorio della provincia di Roma.
Art. 8. - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione.
Le indicazioni relative al contenuto di zuccheri riduttori: secco,
asciutto, amabile, dolce, debbono sempre figurare sulle bottiglie od
altri recipienti contenenti i vini Velletri.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, nonche' la indicazione di reali
nomi di fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino, cosi' qualificato e' stato ottenuto».

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