Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Venezia Giulia Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Venezia Giulia Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Pubblicato da disciplinare
Venezia Giulia

A titolo di rettifica del decreto ministeriale 8 ottobre 2013 richiamato in premessa, l'art. 5, comma 2, del  disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia, e' sostituito con il seguente: 
"La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto  conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4,  lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero  territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso"

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 novembre 2013  

Rettifica del decreto 8 ottobre 2013, recante la modifica del
disciplinare di produzione della IGT dei vini «Venezia Giulia»,
concernente l'inserimento della deroga per effettuare la
vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa
limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n.
607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di
cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009. (13A09487)

(GU n.277 del 26-11-2013)
 
 


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della
Commissione del 12 luglio 2011 con il quale e' stato modificato il
citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la
disposizione transitoria di cui all'art. 73, paragrafo 2, dello
stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria
"prevista all'art. 118 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007
non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione
introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e
trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno
2014 se lo scopo di tali modifiche e' esclusivamente quello di
adeguare all'art. 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al
presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla
Commissione a norma dell'art. 118 vicies, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1234/2007.";
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7
novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il Decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della IGP "Venezia Giulia";
VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto
ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari
consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP
italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo
tecnico della IGP "Venezia Giulia", sono stati inoltrati alla
Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla
procedura di cui all'art. 70-bis del Reg. CE n. 607/2009, e sono
stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' e
Sicurezza - Vini DOP e IGP;
Visto il Decreto ministeriale 8 ottobre 2013, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2013, di modifica del
disciplinare di produzione della IGT dei vini "Venezia Giulia",
concernente l'inserimento della deroga per effettuare la
vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa
limitrofa, conformemente all'art. 6, paragrafo 4, lettera b) del Reg.
CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale
transitoria di cui all'art. 73, paragrafo 2, del Reg. CE n. 607/2009;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012,
n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2013, n. 105, rubricato "Regolamento recante organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;
Tenuto conto della recente riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e nelle more della
emanazione dei decreti attuativi conseguenti al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2013,
registrato dalla Corte dei Conti il 6 settembre 2013, reg. 9, fgl. n.
150, con il quale e' stato conferito al Prof. Avv. Gianluca Maria
Esposito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche
competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
successivamente confermato con Decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 2013 in corso di registrazione;
Considerato che, a seguito di segnalazione effettuata con e-mail
datata 5 novembre 2013 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e'
risultato che la modifica dell'art. 5, comma 2, del disciplinare di
produzione del vino IGT "Venezia Giulia", approvata con il richiamato
decreto ministeriale 8 ottobre 2013, e' stata effettuata in maniera
erronea, rispetto a quanto richiesto dalla medesima Regione con nota
n. 19280 del 30 settembre 2013; in particolare la delimitazione della
zona di vinificazione di cui al citato art. 5, comma 2, del
disciplinare in questione e' stata limitata al territorio dei comuni
confinanti delle Province di Treviso e Venezia, anziche' all'intero
territorio delle predette Province;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica del
richiamato decreto ministeriale 8 ottobre 2013, apportando la
relativa correzione all'art. 5 del disciplinare di produzione dei
vini ad Indicazione Geografica Tipica "Venezia Giulia";

Decreta:

Articolo unico

1. A titolo di rettifica del decreto ministeriale 8 ottobre 2013
richiamato in premessa, l'art. 5, comma 2, del disciplinare di
produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Venezia Giulia",
e' sostituito con il seguente:
"La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione
delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle
situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito,
ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n.
607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito
dell'intero territorio amministrativo delle Province di Venezia e
Treviso".
2. La rettifica di cui al comma 1 sara' inserita sul sito internet
del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e
3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2013

Il capo Dipartimento: Esposito

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Disciplinari, Vini, Igp o con i tag Venezia Giulia, disciplinare, friuli venezia giulia, friuli-venezia-giulia-igt, gorizia, igt, pordenone, trieste, udine, vino



Nella stessa categoria