Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc - Modifica disciplinare di produzione 2022
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi»
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 aprile 2022
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi».
(22A02413)
(GU n.91 del 19-4-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad
essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 245
del 26 settembre 1968 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei
Castelli di Jesi» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini
«Verdicchio dei Castelli di Jesi»;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2014, pubblicato sul
citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e
IGP, con il quale e' stato da, ultimo, modificato il disciplinare di
produzione della DOP dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Marche, su istanza dell'Istituto marchigiano di tutela vini
con sede in Jesi (AN), e successive integrazioni, intesa ad ottenere
la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei
vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» nel rispetto della procedura
di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la richiesta di modifica, considerata, considerata
«modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai
sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa
alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa
dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 12 giugno 2021, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par.
2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019,
sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le
modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» ed il relativo documento unico
consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n.
34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2021 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio dei
Castelli di Jesi» cosi' come consolidato con il decreto ministeriale
30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7
novembre 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 139 del 12 giugno 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio dei
Castelli di Jesi», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al
comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano
rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei
vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi» di cui all'art. 1 saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini
DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2022
Il dirigente: Cafiero
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli
di Jesi» e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:
«Verdicchio dei Castelli di Jesi»;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» spumante;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico;
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico superiore.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei
Castelli di Jesi» devono essere ottenuti dalle uve del vitigno
Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito
aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, del
presente disciplinare, congiuntamente o disgiuntamente, per un
massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a
denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi
ricade nelle Province di Ancona e Macerata.
Tale zona e' cosi' delimitata:
parte dal punto di incontro dei confini comunali di Filottrano
- Jesi - Cingoli e segue, all'immissione del Fosso Umbricara sul
fiume Musone, il fiume stesso sino ad incontrare la Localita' di
Castreccioni.
Di qui prende la direttrice Castreccioni - Palazzo per poi
percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, sino alla
Localita' Annunziata, percorre la zona di San Lorenzo sino alla
strada di Apiro - Poggio San Vicino in prossimita' di Case Tosti a
quota 280.
Segue poi questa sino a dove si interseca con il confine comunale
di Poggio San Vicino - Apiro.
Segue quindi il confine comunale tra Apiro e Poggio San Vicino
sino al confine comunale di Serra San Quirico (anche confine
provinciale) e Poggio San Vicino, sino al confine comunale di
Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra San Quirico
sino al cimitero di Sant'Elia (nei pressi dell'imbocco della strada
per la Frazione Grotte) e da questo punto si inserisce sulla strada
Domo - Serra San Quirico che percorre sino all'incrocio con la strada
statale n. 76. Segue tale strada statale sino a Borgo Stazione di
Serra San Quirico, passa poi attraverso le Localita' Trivio, Vado,
Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la
strada che porta prima ad Arcevia ed indi a Castelleone di Suasa e
poi in prossimita' della fattoria Ruspoli, incontra il confine
provinciale Ancona - Pesaro. Percorre tale confine sino al confine
comunale tra Corinaldo e Monterado.
Segue il confine comunale di Corinaldo con i Comuni di Monterado,
Castelcolonna, Ripe ed Ostra per poi immettersi al suo incontro,
sulla strada che passa San Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve e
raggiunge Ostra.
Percorre la strada da Ostra per Massa sino al Torrente Tripozio,
che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba.
Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro
d'Alba e quindi Morro d'Alba e Monte San Vito, Monte San Vito - San
Marcello, San Marcello - Monsano e San Marcello e Jesi.
Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i Comuni di
Maiolati Spontini, Castelbellino, Monteroberto, San Paolo di Jesi,
Staffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone.
L'uso della menzione «Classico» e' riservata al vino ottenuto
dalle uve raccolte nella zona originaria piu' antica.
Tale zona e' costituita da quella delimitata dal presente
articolo con l'esclusione dei territori posti alla sinistra del fiume
Misa e dei territori appartenenti ai Comuni di Ostra e di Senigallia
in Provincia di Ancona.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere quelle tradizionali
della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la forma di
allevamento a pergola detta tendone.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del
presente disciplinare (nuovi e reimpianti), dovranno avere una
densita' di almeno 2200 ceppi per ettaro.
Le rese uva per ettaro per tutte le tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di
Jesi», di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate:
Vino Resa uva/ha
Verdicchio dei Castelli di Jesi t. 14
Verdicchio dei Castelli di Jesi classico t. 14
Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore t. 11
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le
rese dovranno essere riportate, purche' la produzione non superi del
20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la
produzione non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi».
La Regione Marche, su proposta del Consorzio di tutela
riconosciuto ai sensi della normativa vigente e sentite le
organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al competente organismo di controllo.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di
Jesi» i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
Verdicchio dei Castelli di Jesi 10,50 % vol;
Verdicchio dei Castelli di Jesi classico 10,50 % vol;
Verdicchio dei Castelli di Jesi clas. sup. 11,50 % vol;
Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante 9,00 % vol;
Verdicchio dei Castelli di Jesi passito 15,00 % vol (dopo
l'appassimento).
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, appassimento e invecchiamento
devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio
rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della
zona, e' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle
operazioni di cui sopra, a quelle aziende che avendo stabilimenti
siti nelle Province di Ancona e Macerata dimostrino di aver
effettuato tradizionalmente dette operazioni.
E' altresi' facolta' del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, consentire l'effettuazione delle operazioni
di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle aziende che avendo
stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal confine della zona di
produzione di cui all'art. 3 ed avendo vigneti iscrivibili allo
schedario viticolo della denominazione di origine controllata
Verdicchio dei Castelli di Jesi anche con la specificazione classico,
dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla
zona di cui sopra, per produrre vini a denominazione di origine
controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi anche con la
specificazione classico, purche' le predette operazioni siano state
effettuate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione.
Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la produzione
della tipologia spumante possono essere effettuate in tutto il
territorio della Regione Marche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 70%, anche per la tipologia spumante.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
La tipologia spumante puo' essere commercializzata nei tipi: da
extrabrut a secco. Le uve idonee alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di
Jesi» possono essere destinate alla produzione della tipologia
«passito», dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento
che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello
della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore al 15
ottobre dell'anno di produzione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di
appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%.
La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore
al 45%;
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Per tutte le tipologie dei vini «Verdicchio dei Castelli di
Jesi», con l'esclusione della tipologia passito, e' ammessa la
correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di
produzione, con mosti concentrati rettificati e con
autoarricchimento.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei
Castelli di Jesi», con l'esclusione della tipologia passito, e'
ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei
Castelli di Jesi», all'atto della immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Verdicchio dei Castelli di Jesi:
colore: giallo paglierino tenue;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
Verdicchio dei Castelli di Jesi classico:
colore: giallo paglierino tenue;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto armonico con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
Verdicchio dei Castelli di Jesi passito:
colore: dal giallo paglierino intenso all'ambrato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: da amabile a dolce, armonico, vellutato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,00% vol di cui
effettivo almeno 12,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l;
Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con eventuali
riflessi verdolini;
odore: proprio, delicato, fine ampio e composito;
sapore: da extrabrut a secco, sapido, fresco, fine e
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Designazione e presentazione
Nell'etichettatura dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi»,
fatta eccezione per la tipologia spumante non qualificata con la
menzione riserva, deve figurare l'annata di produzione delle uve.
La tipologia «Verdicchio dei Castelli di Jesi» spumante puo'
essere qualificata con la menzione «riserva» a condizione che le
relative partite di vino siano state sottoposte ad un periodo di
invecchiamento non inferiore ad un anno ed ad un periodo di
permanenza sulle fecce non inferiore a nove mesi. L'immissione al
consumo del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio
dei Castelli di Jesi» passito non puo' avvenire prima del 1° dicembre
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei
Castelli di Jesi» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive, riferite a frazioni, aree definite
amministrativamente e toponimi compresi nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. (Allegato 1).
E' altresi' facolta' del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali modificare l'elenco, su richiesta della
regione, sentito il Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della
normativa vigente.
Art. 8.
Confezionamento
Il vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» puo' essere
confezionato in recipienti delle capacita' previste dalla vigente
normativa.
Al vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» e' inoltre consentito
l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in
materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso
in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, non inferiore
alla capacita' minima prevista dalla normativa nazionale e
dell'Unione europea.
Per l'immissione al consumo dei vini Verdicchio dei Castelli di
Jesi classico sono ammessi recipienti fino 5 litri.
Per l'immissione al consumo del vino Verdicchio dei Castelli di
Jesi classico superiore, sono ammessi soltanto recipienti di vetro
della capacita' fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate
la chiusure a corona.
Art. 9.
Legame con l'ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
1. Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata per la produzione del Verdicchio
DOC e' individuata in parte del bacino geografico del fiume Esino,
nei territori di ventidue comuni della Provincia di Ancona e due di
Macerata storicamente Castelli perche' gravitanti nella politica e
nell'economia di Jesi che nel 1194 ha dato i natali a Federico II di
Svevia.
L'area dista circa km 20 dal mare e si sviluppa nelle colline
poste attorno alla Valle Esina che ha in Jesi una quota di mt 96
s.l.m. fino ai 630 mt di Cingoli.
Le caratteristiche pedoclimatiche di tale territorio sono il
prodotto dell'influenza del mare, del sole, delle brezze, della
piovosita' e del riparo offerto dalle montagne che superano anche i
2000 mt di quota.
Cio' produce un clima temperato adatto alla coltivazione della
vite e delle altre colture mediterranee.
Partendo dalle rocce sedimentarie orograficamente le Marche sono
distinte in tre fasce longitudinali: fascia pre-appenninica, fascia
appenninica, fascia collinare sub-appenninica che dalla prima arriva
al mare.
L'insieme del mesoclima della fascia collinare marchigiana e la
pedogenesi hanno creato nella regione una differenziazione dei suoli
nello spazio con predominanza di dorsali calcaree.
Le aree collinari, ove si sviluppa la denominazione, confluenti
nel bacino del fiume Esino presentano un alto contenuto in argille,
alta percentuale di carbonato di calcio, scarsa permeabilita',
erodibilita', diversa frazione pelitica e calcarenitica.
Il clima, in sintesi, appartiene all'ambiente fitoclimatico «Alto
collinare» caratterizzato da piovosita' medie superiori a 700/800 mm
annui e temperature medie inferiori ai 14 °C.
I suoli originati nell'area sono alquanto vari e profondi e
sottolineano la diversa dinamica dei versanti e l'uso del suolo,
agricolo o naturale.
In detti suoli aumenta l'incidenza di una evidente
ridistribuzione del calcare nel profilo.
La parte pianeggiante, di origine alluvionale, presenta suoli con
materiali quasi sempre calcarei e pietrosi. Il profilo manifesta un
arricchimento di sostanza organica.
L'altitudine media dei vigneti che si riscontra nell'area
delimitata del Verdicchio dei Castelli di Jesi e' per il 70% compresa
tra mt 80 e 280 s.l.m.. Il piu' alto vigneto e' a quota 750 mt.
s.l.m..
La pendenza dei terreni nella stessa area varia da 0 al 70% con
una % di presenza dell'85% dei vigneti compresi tra le classi di
pendenza 2-35%.
L'esposizione dei vigneti nell'area delimitata raccoglie tutti i
quattro punti cardinali comprese le posizioni intermedie. Tuttavia le
esposizioni est-ovest superano in percentuale le esposizioni
nord-sud.
Le precipitazioni medie annue sono di 800 mm.
Nel territorio sono frequenti le gelate invernali e primaverili
ma non intaccano l'attivita' vegetativa in quanto non ancora
iniziata.
La temperatura media massima nella valle, raggiunge nei mesi di
luglio-agosto i 30c che consente il miglior andamento vegetativo
della vite.
2. Fattori umani rilevanti per il legame
Il legame storico tra la vite e l'ambiente geografico nel
territorio della Marca Anconetana inizia con l'arrivo dei monaci
benedettini ed a seguire con quelli camaldolesi che reintroducono e
diffondono la vite ormai da secoli tradizionale. Ne e' testimone, tra
l'altro, la centenaria sagra dell'uva di Cupramontana.
Ai monaci, quindi, nelle Marche si devono il tramandarsi delle
tecniche viticolo-enologiche, il miglioramento del prodotto e,
soprattutto, la conservabilita'.
Con il diffondersi del contratto di mezzadria che crea
l'appoderamento diffuso e la disponibilita' di forza lavoro, il vino
cessa di essere bevanda dei soli ceti agiati e diviene alimento delle
classi rurali.
Gia' ai primi del 1500 lo spagnolo Herrera, professore a
Salamanca, descrive le piu' comuni varieta' di viti e la tecnica di
vinificazione in bianco.
Fra i nomi dei vitigni descritti figura il Verdicchio cosi'
spiegato «uva bianca che ha il granello picciolo e traluce piu' che
niuna altra. Queste viti sono migliori in luoghi alti e non umidi,
che piani e in luoghi grassi, e riposati, perciocche' ha la scorsa
molto sottile e tenera, di che avviene che si marcisce molto presto,
et ha il sarmento cosi' tenero che da per se' per la maggior parte
cade tutto e bisogna che al tempo della vendemmia si raccoglia tutta
per terra, e per questa cagione ricerca luogo asciutto e non ventoso,
molto alto nei colli. Il vino di questo vitame e' migliore di niuno
altro bianco.
Si conserva per lungo tempo, e' molto chiaro, odorifero e soave.
Ma l'uva di esso per mangiare non vale molto».
E ancora, un significativo legame storico conseguente all'Unita'
d'Italia del 1861, e' l'iniziativa relativa alla istituzione della
commissione ampelografica provinciale, promossa dal prefetto e
presieduta dall'enologo De Blasis, che nel 1871 pubblica i «Primi
studi sulle viti della Provincia di Ancona».
Sono passate in rassegna le diverse realta' climatiche,
geomorfologiche dei territori e si descrivono i vitigni coltivati
elencandone caratteri e sinonimie.
Per l'area mandamentale di Jesi viene descritto il Verdicchio (o
Verdeccio).
Questo e' anche il periodo dei parassiti: oidio (1851),
peronospora (1879), fillossera (1890). Il tempo trascorso per trovare
le soluzioni spinse i viticoltori ad eliminare molte varieta' clonali
presenti nel territorio, privilegiando vitigni sconosciuti nella
storia enologica regionale meno il Verdicchio che risultava il vino
piu' commercializzato.
Ne e' conferma storica ulteriore quanto scrive nel 1905-6 lo
studioso Arzelio Felini in Studi Marchigiani «e' oltre un ventennio
che i nostri viticoltori, nel tentare di risolvere il problema
enologico marchigiano, hanno abbandonato la moltiplicazione delle
caratteristiche varieta' dei vitigni nostrani per introdurre del nord
e del sud».
E' negli anni '60 che l'aiuto CEE permette di rinnovare tutta la
viticoltura regionale passando dalla coltura promiscua (filari) alla
coltura specializzata (vigneto) con impianti a controspalliera per
meglio svolgere le cure colturali e produrre uve di qualita'.
Nella classifica effettuata dal Di Rovasenda (1881) il Verdicchio
e' dichiarato il vitigno italico piu' pregiato tra i vitigni a bacca
bianca delle Marche.
Il vino Verdicchio acquisisce notorieta' commerciale all'inizio
degli anni '50 quando due produttori investirono nella costruzione in
uno dei «castelli» di una cantina di trasformazione per lavorare le
proprie uve e caratterizzarono il prodotto con una bottiglia tipica:
l'anfora greca in riferimento alla civilta' dorica che fondo' la
Citta' di Ancona.
Allo sviluppo commerciale ha provveduto un altro industriale
farmaceutico che ha acquisito la cantina cui ha fatto seguito la
valorizzazione con la denominazione d'origine che ha consentito
l'attuale sviluppo della DOC.
Il periodo mezzadrile prevedeva la ripartizione delle uve tra
proprietario e mezzadro e, di conseguenza, la vinificazione separata
nelle rispettive abitazioni. Tecniche diverse e capacita' differenti
non permettevano di ottenere un prodotto di qualita'. Questo arriva
con il sostegno comunitario agli investimenti sui vigneti, sugli
impianti di vinificazione e sulle strutture commerciali le quali,
forti della denominazione, riescono a raggiungere un notevole
sviluppo sul mercato interno e su quello internazionale.
Un cenno va fatto anche all'attivita' vivaistica.
Nel territorio operavano molti piccoli vivaisti con propri
allevamenti di piante madri che hanno consentito di soddisfare la
domanda in barbatelle innestate cosi' che il rinnovo della
viticoltura degli anni '60 non subisse scompensi ed inquinamenti
varietali.
Poi il vivaismo ha assunto forme e valori di dimensione nazionale
per cui la domanda e' stata soddisfatta in disponibilita' e sicurezza
varietale.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
Il verdicchio e' un vino dai grandi profumi e sensazioni.
Strutturato, corposo, elegante si presenta di un giallo paglierino
con evidenti riflessi verdolini - da qui il nome Verdicchio - che ne
evidenziano fragranza, vivacita' ed una notevole freschezza. Inizia
con decisi profumi di fiori di biancospino e fiori di campo per
passare poi ad un fruttato fresco di pesca, mela e lievi ricordi di
agrumi. Inconfondibile finale caratterizzato dal retrogusto di
mandorla amara. Interessante notare come nella zona classica nella
vallata sinistra del fiume Esino si percepiscono notevoli sensazioni
minerali per passare ad una maggiore sapidita' dei vini prodotti
nella vallata opposta.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera a) e quelli di cui alla lettera b)
La formazione della valle del fiume Esino alquanto larga,
pianeggiante fino alla zona pedemontana, l'orografia collinare, le
dolci pendenze ove sono posizionati i vigneti, l'ampia apertura verso
il mare, l'attenuata ventilazione, la pedologia che presenta una
tessitura del terreno agrario alquanto ghiaiosa ed il terreno fino
determinano una struttura chimico-fisica dei terreni coltivati
particolarmente adatti alla coltura della vite.
Le migliori uve che riescono a sfruttare la mineralita' del
terreno agrario sono condizionati dall'altitudine. Difatti, il
vitigno posto tra i 300/500 mt s.l.m. presenta il miglior sviluppo e
le migliori performance qualitative segno che l'esposizione e la
ventilazione influiscono sul prodotto uve alquanto
significativamente.
Sicuramente l'uomo-viticoltore ha saputo effettuare queste
osservazioni traendone le informazioni nell'effettuare gli
investimenti e nel determinarne la zona di produzione nei Colli
Jesini.
Altrettanto specifica osservazione dell'uomo riguarda la potatura
che deve essere lunga per contenere un alto numero di gemme sui
tralci in quanto spesso le gemme prossimali ai tralci non
germogliano.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo: Valoritalia - societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. - via
Venti Settembre n. 98/G - 00185 Roma.
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, par. 1, primo capoverso, lettera a) e c),
ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata
(sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva
(viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
art. 19, par. 1, secondo capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.
Allegato 1
=====================================================================
| Menzione geografica | Comune |
+===================================+===============================+
|Acquarelle |Apiro |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Acqualta |Staffolo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Ammorto |Serra San Quirico |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Bachero |Staffolo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Bacucco |Montecarotto |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Badia Colli |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Balciana |Poggio San Marcello |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Brecciole |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Busche |Montecarotto |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Cardinali |Apiro |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Carpaneto |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Carrozze |Castelplanio |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Casa Bucci |Barbara |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Casalini |Apiro |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Castellaretta |Staffolo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Castellaro |Serra San Quirico |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Cavalline |Staffolo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Cerrete |San Paolo di Jesi |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Cerretine |Apiro |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Certine |Serra San Quirico |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Cese |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Cesolano |Staffolo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Chiesa del Puzzo |Maiolati Spontini |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Colle |Apiro |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Colle Leva |Serra de' Conti |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Colmubino |Cupramontana-Maiolati Spontini |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Colognola |Cingoli |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Corinaldese |Corinaldo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Coroncino |Staffolo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Coste del Molino |Poggio San Marcello |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Eremiti |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Farneto |Serra de' Conti |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Favete |Apiro |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Fondiglie |Rosora |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Fonte Cisterna |Montecarotto |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Fonte della Carta |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Fontegeloni |Serra San Quirico |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Fornace |Apiro |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Fosso del Lupo |Maiolati Spontini |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Frati Bianchi / | |
|Eremo dei Frati Bianchi |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Le Moie |Maiolati Spontini |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Loretello |Arcevia |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Madonna della Neve |Monteroberto |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Maestro di Staffolo |Staffolo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Magnadorsa |Arcevia |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Manciano |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Massaccio |Maiolati Spontini |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Montalvello |Apiro |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Monte Fiore |Serra de' Conti |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Monte Follonica |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Monte Schiavo |Maiolati Spontini |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Moricozzi |Apiro |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Novali |Castelplanio |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Paganello Malcupa |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Palazzi |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Palombare |Serra San Quirico |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Piagge |Castelplanio |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Pian del Colle |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Piana |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Piandole |Montecarotto |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Pietrone |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Piticchio |Arcevia |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Poggio - Cupro |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Posserra |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Pratelli di Rosora |Rosora |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Ravalle |Mergo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Ripa |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Romita |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|S. Caterina |Staffolo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|S. Fortunato |Serra de' Conti |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|S. Francesco |Staffolo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|S. Lorenzo |Montecarotto |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|S. Maria d'Arco |San Paolo di Jesi |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|S. Paterniano |Serra de' Conti |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Salerna |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Salmagina |Staffolo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|San Bartolomeo |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|San Francesco |Apiro |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|San Giovanni |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|San Marco di sopra |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|San Marco di sotto |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|San Michele |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|San Nicolo' |San Paolo di Jesi |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|San Sebastiano |Serra de' Conti |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|San Sisto |Maiolati Spontini |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Sasso |Serra San Quirico |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Scappia |San Paolo di Jesi |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Scisciano |Maiolati Spontini |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Spescia |Cupramontana |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Stacciano |Castelplanio |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Taiano |Maiolati Spontini |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Torre |Monte Roberto |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Torre |San Paolo di Jesi |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Torrente Cesola |San Paolo di Jesi |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Torrente Esinante |Serra San Quirico |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Tralivio |Poggio San Marcello |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Valcinage |Corinaldo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Vigna Vescovi |Staffolo |
+-----------------------------------+-------------------------------+
|Villa Bucci |Montecarotto |
+-----------------------------------+-------------------------------+
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/Denominazioni: Verdicchio dei Castelli di Jesi
(IT).
2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine
protetta.
3. Categorie di prodotti vitivinicoli:
1. vino;
5. vino spumante di qualita'.
4. Descrizione dei vini:
1. Verdicchio dei Castelli di Jesi.
Breve descrizione testuale:
I vini DOP Verdicchio dei Castelli di Jesi dal colore giallo
paglierino tenue; odore delicato, caratteristico di mandorla; sapore
asciutto armonico, con retrogusto gradevole, amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
dell'U.E. e nazionale.
Caratteristiche analitiche generali:
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
Acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro): -
2. Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico.
Breve descrizione testuale:
I Vini DOP Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico hanno
colore giallo paglierino tenue; odore delicato, caratteristico;
sapore asciutto, armonico, con retrogusto gradevole, amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
Acidita' totale minima: 4,50 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
dell'U.E. e nazionale.
Caratteristiche analitiche generali:
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
Acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro): -
3. Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore.
Breve descrizione testuale:
I Vini DOP Verdicchio dei Castelli di Jesi classico hanno
colore giallo paglierino tenue; odore delicato, caratteristico;
sapore asciutto, armonico, con retrogusto gradevole, amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
Acidita' totale minima: 4,50 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
dell'U.E. e nazionale.
Caratteristiche analitiche generali:
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
Acidita' totale minima: 4,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro): -
4. Verdicchio dei Castelli di Jesi classico passito.
Breve descrizione testuale:
I vini DOP Verdicchio dei Castelli di Jesi passito presentano
colore dal giallo paglierino intenso all'ambrato, odore
caratteristico, intenso; sapore da amabile a dolce, armonico,
vellutato, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol cui
effettivo almeno 12,00% vol.
Acidita' totale minima: 4,0 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
dell'U.E. e nazionale.
Caratteristiche analitiche generali:
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
Acidita' totale minima: 4,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
25.
5. Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante.
Breve descrizione testuale:
I vini DOP Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante
presentano spuma fine e persistente; colore giallo paglierino piu' o
meno intenso con eventuali riflessi verdolini; odore proprio
delicato, fine ampio e composito, sapore da extrabrut a secco,
sapido, fresco, fine e armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%.
Acidita' totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
dell'U.E. e nazionale.
Caratteristiche analitiche generali:
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
Acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):.
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro): -
4. Pratiche di vinificazione.
Pratiche enologiche specifiche.
Rese massime:
a. Verdicchio dei Castelli di Jesi: 14,000 chilogrammi di uve
per ettaro;
b. Verdicchio dei Castelli di Jesi classico: 14,000
chilogrammi di uve per ettaro;
c. Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore: 11,000
chilogrammi di uve per ettaro;
d. Verdicchio dei Castelli di Jesi passito: 14,000
chilogrammi di uve per ettaro.
5. Zona geografica delimitata.
La zona di produzione atta a produrre i vini DOP Verdicchio dei
Castelli di Jesi ricade nelle Provincie di Ancona e Macerata. La zona
e' individuata in parte del bacino geografico del fiume Esino, nei
territori di ventidue comuni interni nella Provincia di Ancona e di
due comuni interni nella Provincia di Macerata.
6. Varieta' principale/i di uve da vino: Verdicchio Bianco B.
(Main).
7. Descrizione del legame/dei legami.
Verdicchio dei Castelli di Jesi.
La coltivazione della vite e la produzione di vino sono
presenti sin dai secoli antichi nel territorio del vino DOP
Verdicchio dei Castelli di Jesi, come la produzione dello spumante
che ha radici antiche e documentate e il passito che ha una
tradizione secolare. L'influenza dei fattori umani nel corso dei
secoli ha caratterizzato la scelta di coltivare il vitigno Verdicchio
nella zona, l'evoluzione delle forme di allevamento e le pratiche
enologiche. L'interazione dei fattori naturali, (orografia, clima e
pedologia), con i fattori umani conferiscono ai vini DOP Verdicchio
dei Castelli di Jesi caratteristiche qualitative organolettiche
peculiari uniche e non riproducibili altrove.
8. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento,
etichettatura, altri requisiti).
Annata di produzione delle uve.
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in
materia di etichettatura.
Descrizione della condizione: nella etichettatura dei vini DOP
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» o «Verdicchio dei Castelli di Jesi»
classico, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» classico superiore o
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» passito e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Confezionamento, contenitori e divieto di alcuni sistemi di
tappatura.
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in
materia di etichettatura.
Descrizione della condizione: per la tipologia di vino
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» e' inoltre consentito l'uso dei
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale
plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un
involucro di cartone o di altro materiale rigido, non inferiore alla
capacita' minima prevista dalla normativa nazionale e dell'Unione
europea.
Per la tipologia di vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi»
classico l'immissione al consumo deve avvenire soltanto in recipienti
di vetro di capacita' non superiore a 5 litri.
Per le tipologie di vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi»
classico superiore l'immissione al consumo deve avvenire soltanto in
recipienti di vetro di capacita' non superiore 3 litri; per queste
tipologie sono vietate le chiusure a strappo e corona.
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Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana »