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Verdicchio di Matelica Doc - Proposta Modifiche ordinarie - 1988

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Verdicchio di Matelica

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al  disciplinare di produzione della doc Verdicchio di Matelica

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di
origine dei vini di modificazione al disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata
"Verdicchio di Matelica".

(GU n.35 del 12-2-1988)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Verdicchio di Matelica"
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 21
luglio 1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1967,
n. 211), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati
in parte gli articoli 5 e 6, secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C.
"Verdicchio di Matelica"
Si propone di sostituire il secondo capoverso dell'art. 5 del
disciplinare di produzione con il testo che segue:
"Art. 5. - (Omissis).
Le uve, dopo la eventuale cernita di cui all'art. 4, devono
assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima
naturale di gradi 11.
(Omissis)".
Si propone di sostituire il limite indicato della gradazione
alcoolica naturale con quanto appresso indicato:
"Art. 6. - (Omissis):
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11".

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