Verdicchio di Matelica Doc - Modifiche ordinarie - 2022
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Verdicchio di Matelica
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 aprile 2022
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Verdicchio di Matelica». (22A02902)
(GU n.113 del 16-5-2022)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211
del 23 agosto 1967 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio di
Matelica» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP
«Verdicchio di Matelica»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con
il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione
della DOP dei vini «Verdicchio di Matelica»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Marche, su istanza dell'Istituto marchigiano di tutela vini
con sede in Jesi (AN), e successive integrazioni, intesa ad ottenere
la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei
vini «Verdicchio di Matelica» nel rispetto della procedura di cui al
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa
alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa
dell'Unione europea, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Verdicchio di Matelica»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 12 giugno 2021, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17,
paragrafo 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del
regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con
il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata
domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini
«Verdicchio di Matelica» ed il relativo documento unico consolidato
con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del
regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio di
Matelica», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7
marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 139 del 12 giugno 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Verdicchio di
Matelica», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1,
ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente
agli allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE)
n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei
vini «Verdicchio di Matelica» di cui all'art. 1 saranno pubblicati
sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2022
Il dirigente: Cafiero
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «VERDICCHIO DI MATELICA»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata Verdicchio di Matelica e'
riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:
«Verdicchio di Matelica»;
«Verdicchio di Matelica» spumante;
«Verdicchio di Matelica» passito.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio di
Matelica» devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio,
presente in ambito aziendale, per un minimo dell'85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in
ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche,
congiuntamente o disgiuntamente, per un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a
denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica»,
comprende parte del territorio dei Comuni di Matelica, Esanatoglia,
Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in Provincia di Macerata
e parte del territorio dei Comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in
Provincia di Ancona.
La zona di produzione e' cosi' delimitata:
partendo dal centro abitato di Esanatoglia percorre la
provinciale Esanatoglia - Fabriano, che segue sino al bivio con la
carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile
sino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia - Fabriano, che
poi segue sino alla localita' Case Tribbio.
Di qui prende la carrareccia per la frazione Paterno, poi la
strada per la frazione Castiglione indi la strada per la chiesa
parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla provinciale
Esanatoglia - Fabriano, che segue sino al bivio per la frazione
Bassano.
Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla frazione
Bassano e passando davanti alla chiesa parrocchiale della frazione di
Argignano prosegue sino ad inserirsi sulla strada statale n. 76, che
percorre sino al bivio con la strada delle Serre.
Prende per questa strada sino al confine tra i comuni di
Fabriano e Cerreto d'Esi, che segue sino ad incontrare la carrareccia
delle Volgore che passa per Case San Martino e poi si immette sulla
strada che unisce le frazioni di Cerquete e Fontanelle.
Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto,
Colletenuto, Colferraio, indi percorre la carreggiabile che da
Colferraio porta a Bastia ed a Casa Rossa (quota 460) per
raggiungere, lungo un sentiero, quota 554.
Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi
la strada per Vinano e Sant'Anna, poi la direttrice per quota 474 e
da questa quota la direttrice per Case Valle Piana.
Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Case Laga Alta, di
qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa
Frana.
Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte San
Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che
dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica.
Dall'incrocio predetto percorre tale strada passando per
Gagliole e Collaiello, giunge alla frazione Salvatagli.
Da questa frazione si immette sulla strada statale
Castelraimondo - San Severino Marche e che percorre sino al bivio con
la carrareccia per la frazione Crispiero, segue la carrareccia
passando attraverso Case Piermarchi, sino all'incrocio con la strada
Castelraimondo - Crispiero, immettendosi poi sulla strada per
Camerino, sino al bivio per la frazione Sabbieta.
Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per
Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case
Gorgiano, sino al ponte sul Fosso di Sperimento, per congiungersi poi
lungo detto fosso alla strada statale Camerino - Castelraimondo.
Da qui prosegue lungo il Fosso di Palente, sino al ponte della
Cesara.
Segue poi la strada per Pianpalente, tocca il bivio parrocchia
di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle San
Martino, per Sellano, per Perito sino a raggiungere la frazione
Seppio.
Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca
al km. 2,000 sulla strada statale Prioraco - Castelraimondo.
Da qui segue poi il confine comunale Prioraco - Castelraimondo
sino alla confluenza con la carrareccia per Sant'Angelo, che percorre
sino alla frazione Sant'Angelo.
Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel Santa Maria secondo
la direttrice che da Sant'Angelo (quota 549) va a Case il Poggio
(quota 507), attraverso le quote 684, 592, 529.
Da Case il Poggio segue la carrareccia per Casa Foscoli.
Da Casa Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemmo, secondo
la direttrice che da Casa Foscoli (quota 488) va al confine comunale
Matelica - Esanatoglia in prossimita' di Casa Cantalupo, attraverso
le quote 539, 469, 622 e 583.
Da Casa Cantalupo percorre il confine comunale Matelica -
Esanatoglia sino alla provinciale Esanatoglia - Matelica e da qui si
ricongiunge al centro abitato di Esanatoglia.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Verdicchio di Matelica» devono essere quelle tradizionali della zona
e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'.
Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura
devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' vietata la forma di allevamento a tendone.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione (nuovi e rimpianti) dovranno
avere almeno 2200 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata non deve superare, per tutte le tipologie di cui
all'art. 1, le tonnellate 13 ed a tale limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione
globale del vigneto non superi del 20% il limite massimo.
Qualora tale limite venga superato tutta la produzione perde il
diritto alla denominazione di origine controllata «Verdicchio di
Matelica».
La Regione Marche, su proposta del consorzio di tutela
riconosciuto ai sensi della normativa vigente e sentite le
organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al competente organismo di controllo.
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella
specializzata rapportandola all'effettiva superficie coperta dalla
vite.
Le uve devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici
volumici naturali minimi:
Verdicchio di Matelica 11,00% vol.;
Verdicchio di Matelica Spumante 9,00% vol.
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Verdicchio di Matelica» possono essere destinate alla
produzione della tipologia «Passito» dopo essere state sottoposte ad
un periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo
dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non
deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle
uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di
appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23%.
L'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve essere
protratto sino a raggiungere un contenuto zuccherino atto ad
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15%
vol.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei
comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di
produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.
Le operazioni di elaborazione dei mosti o dei vini per la
produzione della tipologia spumante debbono essere effettuate in
stabilimenti situati nell'ambito del territorio delle Province di
Ancona e Macerata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino
le proprie caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, anche per la tipologia
spumante, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
La tipologia spumante puo' essere commercializzata nei tipi: da
extra brut a secco.
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Verdicchio di Matelica» possono essere destinate alla
produzione della tipologia «Passito» seguendo il tradizionale metodo
di vinificazione che prevede in particolare quanto segue:
la resa massima in vino finito calcolata sull'uva fresca non
deve essere superiore al 45%;
l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine
controllata «Verdicchio di Matelica» passito non puo' avvenire prima
del primo dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle
uve.
Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine
controllata «Verdicchio di Matelica», con l'esclusione della
tipologia passito, e' ammessa la correzione con mosti concentrati
prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati
rettificati e con autoarricchimento.
E' consentita per i vini a denominazione di origine controllata
«Verdicchio di Matelica», con l'esclusione della tipologia passito,
la dolcificazione secondo le normative comunitarie e nazionali.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio di
Matelica», all'atto dell'immissione al consumo devono avere le
seguenti caratteristiche:
Verdicchio di Matelica:
colore: giallo paglierino tenue;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
Verdicchio di Matelica Passito:
colore: dal giallo paglierino all'ambrato;
odore: caratteristico, etereo, intenso;
sapore: da amabile a dolce; armonico, vellutato con
retrogusto amarognolo caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di
cui effettivo almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
Verdicchio di Matelica Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con riflessi
verdolini;
odore: caratteristico, delicato, fine ampio e composito;
sapore: da extra brut a secco; sapido, fresco, fine e
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Designazione, presentazione
Al vino «Verdicchio di Matelica» senza alcuna specificazione
aggiuntiva, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro
costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di
altro materiale rigido, non inferiore alla capacita' minima prevista
dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.
La tipologia Passito del vino a denominazione di origine
controllata «Verdicchio di Matelica» deve essere commercializzata
esclusivamente confezionata in bottiglie di vetro di capacita' non
superiore a litri 1,50 e su ogni recipiente deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione.
Per i vini di cui all'art. 1, ad esclusione dei vini spumanti non
etichettati come millesimati, e' obbligatorio indicare l'annata di
produzione delle uve.
Alla denominazione di origine controllata «Verdicchio di
Matelica» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive, riportate nell'elenco allegato, riferite a
frazioni, aree definite amministrativamente e toponimi compresi nella
zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto
(allegato 1).
E' altresi' facolta' del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali modificare il suddetto allegato 1, su
richiesta della regione, sentito il consorzio di tutela riconosciuto
ai sensi della normativa vigente.
Art. 8.
Legame con l'ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata per la DOC Verdicchio di Matelica
interessa il territorio di otto comuni di cui sei compresi nella
Provincia di Macerata e due in quella di Ancona.
E' decisamente interna e lontana dall'ambiente e dall'influenza
marina.
Difatti, e' una pianura alluvionale interna che include tutti i
tratti di fondovalle fluviale e torrentizio, di dimensioni
riconosciute cartografabili, all'interno della Regione Marche.
La quota media e' attorno ai 350 mt s.l.m.
La zona e' attraversata dal fiume Esino nella fase iniziale del
suo percorso che scorre parallelo verso nord alla zona montuosa
appenninica ed alla costa adriatica. La vallata, ove si sviluppa la
zona delimitata, e' il prodotto dell'effetto erosivo dei molti corsi
d'acqua sulla dorsale pedemontana e montana caratterizzata da rocce
calcaree.
L'assenza sul clima di qualsiasi influenza marina per la sua
posizione fa registrare periodi invernali con freddi intensi e mesi
estivi con temperature elevate che, pero', non pregiudicano la
coltivazione della vite.
L'area delimitata e pianeggiante e' altimetricamente compresa tra
250 mt s.l.m. fino a 700 mt s.l.m. con una percentuale di presenza
dell'80% tra mt 280 e mt 480 s.l.m.
Un vigneto e' stato rilevato anche a 720 mt s.l.m.
La classe di pendenza media e' racchiusa per l'80% entro il
2-35%. Dette classi di pendenza identificano bene questa area di
collina a discreta energia del rilievo.
Il clima appartiene al piano fitoclimatico «alto collinare» ed e'
caratterizzato da piovosita' medie superiori a 7/800 mm annui e
temperature medie inferiori a 14°C.
Geologicamente nella parte collinare prevalgono rocce
calcarenitico-pelitiche (32%) e quelle marnose e calcaree (26%); sono
tuttavia presenti substrati conglomeratici e arenitici ed anche
depositi appartenenti ai terrazzi pleistocenici. Sempre in geologia
la valle appartiene alla Sinclinale Camerte che inizia a Fabriano e
termina a Camerino quale vallata preappenninica.
La parte valliva e' occupata da depositi alluvionali con
prevalenza di terrazzi di granulometria variabile, ghiaiosa e spesso
interessata da coperture fini ed alluvionali.
Il 12% di aree occupate da abitati, il 7% di fasce arborate lungo
i corsi d'acqua ed il 22% di boschi termofili (roverella) completano
il paesaggio dell'area destinata ad uso agricolo (59%) ripartito tra
colture intensive, erbacee ed arboree (vigneti).
La classe di esposizione si divide equamente a meta' tra est ed
ovest per il 75% delle aree.
Fattori umani rilevanti per il legame
La valle ha al centro l'abitato di Matelica, centro industriale e
vinicolo. Di origine umbra divenne colonia romana.
Popolata dai Piceni e' provato che questi gia' conoscessero l'uva
ed il vino per il ritrovamento nel centro abitato di Matelica di una
tomba di un giovane «principe» dove, fra splendide armi e scettri ed
altri oggetti, e' stato rinvenuto un bacile emisferico al cui interno
stavano 200 vinaccioli di vitis vinifera, piu' di un grappolo. Fra i
vasi ceramici alcuni erano legati alla mensa ed al vino.
Il periodo romano ha permesso a Plinio, Varrone, Catone ed altri
di dissertare sull'uva e sul vino piceno. Da cio' si puo' affermare
che in queste terre, giudicate fertili, non mancavano le vigne.
La caduta dell'Impero Romano, le invasioni medievali, il
disfacimento dell'Impero d'Oriente, che aveva avuto potere ed
influenza lungo la costa adriatica, riducono l'attivita' agricola al
solo sostentamento e le vigne, abbandonate le antiche alberate
dell'epoca romana quando le viti venivano «maritate» agli aceri e ad
altre piante, ora occupano piccoli appezzamenti a se stanti,
protetti. Nasce il vigneto dell'azienda agricola. Alta densita'
d'impianto per non «sprecare terreno», applicazione del contratto
mezzadrile con la ripartizione del prodotto, due vinificazioni
separate destinate all'autoconsumo.
Nel periodo medioevale la valle e' feudo della signoria dei «Da
Varano» di Camerino, potenti ed illuminati protagonisti della storia
dell'area di dominio.
Il passaggio dall'Impero allo Stato della Chiesa nel 1578 creo'
un risveglio dell'attivita' agricola dovuto ai monaci ed agli
insediamenti monastici nel territorio che influirono sulle attivita'
temporali che le popolazioni accettarono.
Proprio in questo periodo (12 gennaio 1579) un contratto
notarile, in quel di Matelica, cita la parola «Verdicchio».
Da qui la vite riprende un suo ruolo nell'economia aziendale e
rurale cessando di essere esclusivo uso del clero e dei nobili ed
entra nelle abitudini della comunita' di persone.
E' nella seconda meta' dell'800, con l'arrivo dell'oidio, della
peronospora e della fillossera, che la viticoltura subisce la sua
fine per riprendere il suo nuovo sviluppo ai primi del '900 ove la
divulgazione tecnica e l'insegnamento permettono di ricreare la
viticoltura moderna con nuove varieta' e, purtroppo, con l'abbandono
di varieta' e cloni del territorio.
Con gli anni '50 si avvia il passaggio da coltura promiscua a
specializzata, ha termine la figura del mezzadro (ope legis), i
proprietari divengono imprenditori i quali, accorpando piu' poderi,
investendo con il sostegno dei fondi comunitari, sfruttando le
agevolazioni concesse alle forme cooperative ed allo sviluppo del
sistema agroalimentare danno vita alla vitivinicoltura marchigiana di
oggi nel matelicese e nella regione.
La denominazione «Verdicchio di Matelica» e' conseguente al
decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963 che norma le DOC
e le DOCG.
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967
riconosce la DOC al Verdicchio di Matelica. E' il primo vino della
regione ad aprire questa nuova pagina della vitivinicoltura
regionale.
La scelta della base ampelografica e' tutta riposta nella
varieta' autoctona Verdicchio dalla quale deriva per almeno l'85% il
prodotto vino.
E' un vitigno molto versatile e la tecnologia di lavorazione nel
rispetto della tradizione locale consentono di ottenere prodotti
anche con la tipologia spumante e passito.
Per lo spumante occorre fare riferimento alla importante prova
documentale fornita dal Trattato «De salubri potu dissertatio» di
Francesco Scacchi, fabrianese, scritto nel 1622. Nel volume «del bere
sano» si parla del vino frizzante e dei processi di rifermentazione
come di gia' noto anche durante l'epoca romana.
La produzione di spumante nelle Marche ha tradizione antica e la
vocazione di questi territori e' confermata dal fatto che i vini base
spumante sono preparati in prevalenza con vitigni autoctoni quali il
Verdicchio, Vernaccia nera, Maceratine ed altri.
Appare utile riprendere quanto la tradizione antica operava
aggiungendo un chicco di orzo e dello zucchero o mosto ad ogni
bottiglia di vino fermo ed attendere la rifermentazione prima di
aprire la bottiglia di «spumante fatto in casa» nelle occasioni della
vita familiare.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Vino con molta struttura, sapido e caratterizzato da buoni
profumi dovuti al microclima di tipo continentale. I vigneti del
verdicchio di Matelica sono coltivati su terreni calcarei che
conferiscono al vino maggior finezza e qualita' gusto-olfattiva. Di
colore giallo paglierino con inconfondibili riflessi verdolini, in
bocca si presenta secco, persistente e caldo con sentori che
ricordano la frutta matura. Un'avvolgente morbidezza regala al palato
sensazioni di rotondita' che non stancano, grazie anche al retrogusto
di mandorla tipico del Verdicchio.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
E' proprio l'interazione causale tra quanto descritto che il
vitigno, geneticamente a maturazione tardiva, sembra riuscire ad
esaltare al meglio le proprie caratteristiche qualitative. Difatti
concorrono a cio' la particolare situazione climatica, combinata con
una componente pedologica, caratterizzata da terreni formatisi su
matrice argillosa e, in particolari situazioni, calcarea.
Art. 9.
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo:
Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e
delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. - via Venti Settembre
n. 98/G - 00185 Roma.
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera a) e
c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
combinata (sistematica e a campione) nell'arco dell'intera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, paragrafo 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253
del 30 ottobre 2018.
Allegato 1
===========================================
| Menzione geografica | Comune |
+=======================+=================+
| Cambrugiano | Matelica |
+-----------------------+-----------------+
| Colferraio | Matelica |
+-----------------------+-----------------+
| Collamato | Fabriano |
+-----------------------+-----------------+
| La Valle | Matelica |
+-----------------------+-----------------+
| La Monacesca | Matelica |
+-----------------------+-----------------+
| Del Cerro | Cerreto D'Esi |
+-----------------------+-----------------+
| Fogliano | Cerreto d'Esi |
+-----------------------+-----------------+
| Mistriano | Matelica |
+-----------------------+-----------------+
| Sainale | Matelica |
+-----------------------+-----------------+
| San Leopardo | Cerreto D'Esi |
+-----------------------+-----------------+
| Santa Teresola | Matelica |
+-----------------------+-----------------+
| Valbona | Matelica |
+-----------------------+-----------------+
| Vinano | Matelica |
+-----------------------+-----------------+
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
Verdicchio di Matelica.
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta.
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino.
5. Vino spumante di qualita'.
4. Descrizione dei vini
1. Verdicchio di Matelica
Breve descrizione testuale
I vini DOP Verdicchio di Matelica sono caratterizzati da colore
giallo paglierino tenue, all'odore sono caratteristici e delicati, al
sapore sono asciutti armonici con retrogusto amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e
nazionale.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): -
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): -
Acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
2. Verdicchio di Matelica Passito
Breve descrizione testuale
I vini DOP Verdicchio di Matelica passito sono caratterizzati da
colore che va dal giallo all'ambrato, all'odore sono caratteristici
eterei, intensi, al sapore sono da amabili a dolci, vellutati con
retrogusto amarognolo caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui
effettivo almeno 12,00% vol.
Acidita' totale minima: 4,0 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e
nazionale.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): -
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): -
Acidita' totale minima: 4,00 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 25.
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
3. Verdicchio di Matelica spumante
Breve descrizione testuale
I vini DOP Verdicchio di Matelica spumante sono caratterizzati da
colore giallo paglierino con riflessi verdolini, hanno odore
caratteristico delicato, fine ampio e composito, spuma fine e
persistente, sapore da extra brut a secco, sono sapidi freschi fini
ed armonici.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
Acidita' totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e
nazionale.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): -
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): -
Acidita' totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
4. Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche: -
Rese massime:
a. Verdicchio di Matelica:
13,000 chilogrammi di uve per ettaro;
b. Verdicchio di Matelica passito:
13,000 chilogrammi di uve per ettaro;
c. Verdicchio di Matelica spumante:
13,000 chilogrammi di uve per ettaro.
5. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini DOP
Verdicchio di Matelica, comprende parte del territorio dei Comuni di
Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco
in Provincia di Macerata e parte del territorio dei Comuni di Cerreto
D'Esi e Fabriano, in Provincia di Ancona.
6. Varieta' principale/i di uve da vino
Verdicchio Bianco B. (MAIN).
7. Descrizione del legame/dei legami
Verdicchio di Matelica
I fattori umani nella produzione dei Vini DOP Verdicchio di
Matelica hanno avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione delle
tecniche di coltivazione e di vinificazione del Verdicchio.
Tradizionali ed ampiamente documentati nella zona sono la produzione
ed il consumo di vini spumanti e passiti nel corso dei secoli.
L'interazione dei fattori umani con i fattori naturali unici
dell'area di produzione, quali il clima e la natura dei terreni,
conferiscono ai vini DOP Verdicchio di Matelica caratteristiche
analitiche, aromatiche ed organolettiche, peculiari ed
ineguagliabili, prettamente riconducibili alla varieta' autoctona
utilizzata come base ampelografica prevalente.
8. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura,
altri requisiti)
Annata di produzione delle uve
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in
materia di etichettatura.
Descrizione della condizione: nella etichettatura dei vini DOP
«Verdicchio di Matelica», «Verdicchio di Matelica» spumante, non
etichettati come millesimati, «Verdicchio di Matelica» passito e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Confezionamento, contenitori e divieto di alcuni sistemi di
tappatura
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in
materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
per i vini «Verdicchio di Matelica» senza alcuna specificazione
aggiuntiva e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro
costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di
altro materiale rigido, non inferiore alla capacita' minima prevista
dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
per la tipologia di vino «Verdicchio di Matelica» passito
l'immissione al consumo deve avvenire soltanto in bottiglie di vetro
di capacita' non superiore a 1,50 litri.
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