Vermentino di Sardegna DOC - Proposta di disciplinare di produzione e riconoscimento
Parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini alla proposta di riconoscimento e al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Vermentino di Sardegna DOC.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione. (087A1182)
(GU n.36 del 13-2-1987)
Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Vermentino di Sardegna» ha espresso parere favorevole al
suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del
decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Vermentino di Sardegna
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» e'
riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino «Vermentino di Sardegna» deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Vermentino.
E' ammessa la presenza fino ad un massimo del 15% di uve
provenienti da altri vitigni ad uve bianche «raccomandate e
autorizzate» per le singole province, con esclusione dei vitigni
aromatici.
I conduttori aventi vigneti iscritti all'albo dei vigneti per la
produzione della D.O.C. Vermentino di Gallura, riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, possono
effettuare, in alternativa, la denuncia di produzione delle uve,
prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930, per la produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Vermentino di Sardegna», qualora le uve abbiano
i requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 3.
Le uve devono essere prodotte sul territorio della regione Sardegna.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino «Vermentino di Sardegna» devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da
considerarsi esclusi i terreni male esposti e quelli di debole
spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni
salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda
acquifera ed infine i terreni situati oltre i 600 metri sul livello
del mare.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere tali da consentire di ottenere uve e vini
aventi le caratteristiche prescritte.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
La resa massima delle uve non dovra' superare i q.li 200 per ettaro
in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva
superficie coperta dalla vite e ad una produzione unitaria media di
kg 7 per ceppo.
La resa massima delle uve in vino D.O.C. «Vermentino di Sardegna»
non deve essere superiore al 65%; qualora la resa uva/vino superi
tale limite, l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
Annualmente con proprio decreto, sentite le organizzazioni
professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali
e di coltura, la regione Sardegna puo' fissare un limite massimo di
produzione e/o di utilizzazione inferiore a quelli stabiliti nel
presente disciplinare di produzione anche in riferimento a singole
zone geografiche, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste ed agli organi di vigilanza.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Vermentino di Sardegna» una gradazione alcoolica minima complessiva
naturale di 10°.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
Art. 6.
Il vino «Vermentino di Sardegna» all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal bianco carta al giallo paglierino tenue, con leggeri
riflessi verdolini, brillante;
odore: profumo caratteristico delicato e gradevole;
sapore: secco (zuccheri ridotti fino a 4 gr/l); amabile (zuccheri
ridotti fino a 20 gr/l); sapido, fresco, acidulo, con leggero
retrogusto amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5, di cui almeno 9,5
svolti;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
E' ammesso il Vermentino di Sardegna Spumante di qualita', che
all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
spuma: intensa con perlage fine e persistente;
colore: dal bianco carta al giallo paglierino tenue, con leggeri
riflessi verdolini;
odore: profumo caratteristico delicato e gradevole;
sapore: secco o amabile, sapido, fresco, con retrogusto
amarognolo;
alcool minimo: 11 gradi complessivi, di cui almeno 10 svolti;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «extra»,
«fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi aziendali o ragioni sociali o marchi privati
purche' non traggano in inganno l'acquirente.
Sono obbligatorie:
a) l'indicazione del termine amabile per il Vermentino di
Sardegna che ne ha le caratteristiche;
b) le indicazioni prescritte per gli spumanti di qualita' dai
regolamenti comunitari.
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