Vernaccia di San Gimignano Docg - Modifica ordinaria - 2024
Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Vernaccia di San Gimignano, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sezione Qualita' - vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 15 ottobre 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vernaccia di San Gimignano». (24A05538)
(GU n.249 del 23-10-2024)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del
30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per
quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine
protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla
presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il
regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti
giuridici;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1966,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110
del 6 maggio 1966, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Vernaccia di San
Gimignano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio
1993, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Vernaccia di San Gimignano» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel sito
ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, sezione Qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e'
stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Vernaccia di San
Gimignano»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n.
493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio del Vino
Vernaccia di San Gimignano, con sede in San Gimignano (SI), Via di
Fugnano n. 19, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei
vini «Vernaccia di San Gimignano», nel rispetto della procedura di
cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che la predetta richiesta di modifica ordinaria che
comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del
regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della
procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 9 agosto 2024,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei
vini «Vernaccia di San Gimignano»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2024, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Vernaccia di San Gimignano» ed il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vernaccia di
San Gimignano», cosi' come da ultimo modificato con il decreto
ministeriale 7 marzo 2014 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
sezione Qualita' - vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono
approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11
settembre 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vernaccia di
San Gimignano» consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma
1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente
negli allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE
tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai
sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019.
Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione
europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla
data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2025/2026.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vernaccia
di San Gimignano» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2024
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
DEI VINI «VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO»
Art. 1.
Denominazione e vini
1.1 La denominazione di origine controllata e garantita
«Vernaccia di San Gimignano» e' riservata al vino bianco, prodotto
anche nella tipologia con la menzione «riserva», che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
2.1 Il vino a DOCG «Vernaccia di San Gimignano» deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno
«Vernaccia di San Gimignano».
2.2 Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici
idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, fino ad un massimo
del 15%. Non e' consentito l'impiego dei seguenti vitigni: Traminer,
Moscato bianco, Muller Thurgau, Malvasia di Candia, Malvasia
Istriana, Incrocio Bruni 54. I vitigni Sauvignon blanc e Riesling
possono concorrere, in ogni caso, nella misura massima, da soli o
congiuntamente, del 10%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
3.1 Le uve destinate alla produzione del vino «Vernaccia di San
Gimignano» devono essere ottenute da vigneti situati in terreni
collinari del comune di San Gimignano in provincia di Siena.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a DOCG «Vernaccia di San Gimignano» devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di
qualita'
4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni
collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non
superiore ai 500 metri s.l.m. ed i cui terreni di origine pliocenica,
siano costituiti da sabbie gialle ed argille sabbiose e/o di medio
impasto.
4.3 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
4.4 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche
caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata la forma di
allevamento a «tendone».
4.5 Il numero di ceppi effettivi per ettaro di superficie utile
produttiva, non deve essere inferiore a quattromila per i nuovi
impianti o reimpianti.
4.6 L'entrata in piena produzione dei nuovi impianti, e' fissata
a partire dal quarto anno vegetativo. Al terzo anno vegetativo e'
comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione
massima prevista.
4.7 La produzione massima di uva ammessa per ettaro in colture
specializzata e' di 9 ton. In ogni caso la produzione massima di uva
non deve essere in media superiore a 3,0 kg per ceppo effettivo. Per
gli impianti esistenti e realizzati tra il 9 luglio 1993 e l'entrata
in vigore del disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'11
dicembre 2010, la produzione massima di uva non deve essere in media
superiore a 4,0 kg per ceppo effettivo. Per gli impianti esistenti e
realizzati prima del 9 luglio 1993, la produzione massima di uva non
deve essere in media superiore a 5,0 kg per ceppo effettivo.
4.8 A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita
delle uve, purche' la produzione totale non superi del 20% il limite
medesimo, nel qual caso, tutta la produzione verra' declassata.
4.9 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Vernaccia di San Gimignano» un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale del 10,50% vol., ed alla tipologia con menzione «riserva» un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol.
4.10 Ai fini della vinificazione per la citata tipologia con
menzione «riserva», le uve devono essere oggetto di specifica
denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente
indicata la destinazione delle uve medesime.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio del comune di San Gimignano.
5.2 E' tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona di
produzione alle aziende che avevano ottenuto specifica autorizzazione
da parte del ministero competente, in base alle condizioni stabilite
nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale del
9 luglio 1993.
5.3 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70% e, qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza, fino ad un
massimo del 5%, non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita. Se la resa totale risultasse superiore al
75%, l'intero prodotto non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita.
5.4 E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati
e' consentito il solo impiego di mosti concentrati rettificati.
5.5 E' consentito l'impiego in vinificazione e nelle successive
fasi di conservazione, di recipienti in legno.
5.6 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Vernaccia di San Gimignano» nella tipologia con menzione «riserva»
deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno undici
mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
produzione delle uve. Prima dell'immissione al consumo, il vino deve
essere sottoposto ad un periodo di affinamento di tre mesi in
bottiglia.
5.7 Le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono
essere effettuate nell'area di produzione delle uve o nelle strutture
autorizzate in cui e' consentita la vinificazione come previsto al
comma 2 del presente articolo.
5.8 L'imbottigliamento e' consentito unicamente nell'area di
vinificazione delle uve cosi' come delimitata ai commi 1 e 2 del
presente articolo.
5.9 Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve avere luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' e
garantire l'origine.
5.10 Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, a
salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, lettera c),
della legge n. 238/2016.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
6.1 Il vino a DOCG «Vernaccia di San Gimignano», all'atto della
immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino con rilessi dorati che sono piu' accentuati
con l'invecchiamento. Odore: delicato, fine con iniziali note
fruttate; possono poi, con l'affinamento e l'invecchiamento, evolvere
note minerali; sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con
caratteristico retrogusto di mandorla. Titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11,50% vol.; per la tipologia con menzione riserva
12,50% vol. Zuccheri residui: massimo 4,0 g/l Acidita' totale minima:
4,5 g/l. Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 Nella designazione e presentazione del vino D.O.C.G.
«Vernaccia di San Gimignano» la menzione della tipologia «riserva»
deve figurare al di sotto della dicitura «denominazione di origine
controllata e garantita» ed essere scritta in caratteri di dimensioni
non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine
«Vernaccia di San Gimignano», della stessa evidenza e riportata sulla
medesima base colorimetrica.
7.2 E' obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico
«Toscana». Nell'etichettatura della denominazione «Vernaccia di San
Gimignano» deve sempre essere scritta integralmente la seguente
dicitura e secondo la successione di seguito indicata:
Vernaccia di San Gimignano - Denominazione di origine
controllata e garantita (o l'acronimo DOCG) - Riserva (se trattasi di
questa tipologia) - Toscana.
Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso
tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica,
rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vernaccia di San
Gimignano». Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri
maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la
scritta «Vernaccia di San Gimignano», e su uno sfondo uniforme per
tutta la sequenza di indicazioni elencate al paragrafo precedente,
nonche' deve figurare in caratteri di altezza non superiore ai 2/3
rispetto a quella utilizzata per la scritta «Vernaccia di San
Gimignano».
L'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle
etichette per il confezionamento delle partite di prodotto derivanti
dalle vendemmie 2024 e precedenti, non riportanti il termine Toscana,
detenute dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del
decreto di approvazione della modifica del presente disciplinare, che
potranno essere utilizzate fino ad esaurimento delle scorte.
7.3 E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e
simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Vernaccia di San Gimignano» di cui all'art.
1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della
legge n. 238/2016.
7.5 Nella designazione del vino D.O.C.G. «Vernaccia di San
Gimignano» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Art. 8.
Recipienti
8.1 Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Vernaccia di
San Gimignano», in vista della vendita, devono essere di vetro, di
forma bordolese e, di capacita' uguali a: 0,187 - 0,375 - 0,500 -
0,750 - 1,500 - 3,000 litri.
8.2 I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle
norme di legge.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
Il territorio di produzione ricade interamente all'interno del
Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della
Provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a meta' strada tra la
costa tirrenica e la dorsale appenninica. E' un territorio collinare
collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine
pliocenica, risalenti a 6,8-1,8 milioni di anni fa.
I terreni destinati alla produzione della Vernaccia di San
Gimignano sono quelli formatisi sui depositi pliocenici marini e
costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e grigie che
risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille piu' compatte
e presenti in profondita'. Inoltre sono terreni fortemente
caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di scheletro e scisti
argillose, la cui combinazione crea condizioni favorevoli per la
penetrazione delle radici delle piante. Sono generalmente dotati di
sostanza organica grazie anche alle ripetute lavorazioni e
avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti nel corso dei
secoli. La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla,
sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli e'
l'elemento pedologico determinante dal punto di vista
viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidita', freschezza e
capacita' di invecchiamento, caratteristiche che accomunano e
contestualmente distinguono le singole Vernacce.
L'altitudine dei vigneti e' compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m.,
con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti
collinari dove gli stessi sono ubicati.
E' un'area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati
piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosita'
concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine
inverno-inizio primavera.
Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di
appartenenza. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai
700 mm, mediamente distribuite in ottantatre' giorni di pioggia e
presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La
zona beneficia in tutti i periodi dell'anno di una buona
ventilazione. Rari gli episodi di nebbia.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio
di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad
ottenere la Vernaccia di San Gimignano.
La presenza della viticoltura nell'area di San Gimignano risale
all'epoca etrusca, di cui si hanno numerose testimonianze
archeologiche. Per secoli la produzione e la vendita del vino ha
rappresentato la principale attivita' agricola ed economica. Per
quanto riguarda la Vernaccia di San Gimignano si hanno documentazioni
storiche della sua produzione e commercializzazione gia' negli
Ordinamenti delle Gabelle del Comune risalenti al 1276.
Il vitigno della Vernaccia e' stato introdotto nel territorio di
San Gimignano nel corso del XII secolo; a questo proposito e' molto
interessante quanto rilevato da uno studio condotto da Serge' -
genomics, azienda spin-off dell'Universita' degli studi di Siena,
incaricata dal Consorzio della Denominazione San Gimignano di
definire il genoma della Vernaccia di San Gimignano, che ha
evidenziato una sostanziale uniformita' genetica delle viti oggi
produttive, riconducibile al fatto che tutte hanno una radice comune,
senza infiltrazioni nel corso dei secoli di altri vitigni provenienti
da altre regioni: «I dati ottenuti hanno consentito di individuare
con chiarezza il profilo genotipico della Vernaccia coltivata nel
comune di San Gimignano, confermando che questo coincide con il
vitigno conservato nelle collezioni ufficiali di riferimento (C.R.A.
- vit Conegliano Veneto) ...».
Nel corso dei secoli il lavoro umano ha plasmato la campagna, ha
codificato le varie forme di allevamento, i sesti d'impianto, ha
aggiornato le tecniche di vinificazione, ha introdotto l'utilizzo di
altri vitigni a bacca bianca, complementari alla Vernaccia di San
Gimignano, fino a giungere alla realta' odierna descritta
dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e
dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di
qualita' sempre superiore.
Il disciplinare prevede ampia liberta' nell'utilizzo delle forme
di allevamento tradizionali toscane esclude tutte le forme di
allevamento espanse perche' incompatibili in ambiente collinare con
clima sub mediterraneo.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle
tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco
dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per tipologia; la
Vernaccia di San Gimignano infatti e' uno dei pochissimi vini bianchi
italiani prodotti anche nella tipologia riserva: quest'ultima
maggiormente strutturata e la cui elaborazione comporta un periodo di
affinamento come indicato nel comma 6 dell'art 5.
B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La Vernaccia di San Gimignano DOCG e' riferita a due tipologie di
vino bianco («di base» e «riserva») che dal punto di vista analitico
ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e
peculiari descritte all'art. 6 del disciplinare che ne permettono una
chiara individuazione legata all'ambiente geografico. In particolare
il colore e' giallo paglierino con rilessi dorati che sono piu'
accentuati con l'invecchiamento. A livello olfattivo si riscontano
aromi delicati, fini con iniziali note fruttate che possono poi, con
l'affinamento e l'invecchiamento, evolvere in note minerali. Al gusto
tutti i vini hanno sapore asciutto, armonico, sapido, a volte con
caratteristico retrogusto di mandorla.
C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla
lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).
Vitigno autoctono per eccellenza, estremamente vigoroso e
generoso, la Vernaccia di San Gimignano e' uno dei vini piu' antichi
d'Italia, la cui storia si fonde con quella della citta' e del
territorio di San Gimignano: produzione importante nel periodo
medioevale, ha condiviso con la citta' un lungo periodo di declino
fino alla seconda meta' del ventesimo secolo, momento in cui ha
saputo rinnovarsi e incontrare un nuovo successo.
Sembra che il vitigno sia stato introdotto dalla Liguria (da
Vernazza, da cui il nome) intorno al 1.200 da un certo Vieri de'
Bardi, ma l'origine e' incerta, per altri il nome deriva dal latino
vernaculum, traducibile con locale, che quindi stava ad indicare i
prodotti tipici di un territorio, cosa che spiegherebbe l'utilizzo
del nome Vernaccia anche per vitigni totalmente diversi, come quelli
di Oristano e di Serrapetrona.
Della Vernaccia si hanno documentazioni storiche a partire dagli
inizi del 1.200: nel 1276 negli 'ordinamenti delle gabelle' del
Comune di San Gimignano si riporta l'imposizione di una tassa di tre
soldi per ogni soma di Vernaccia venduta fuori del territorio
comunale, dal che si evince che la sua fama aveva gia' valicato le
mura della citta', come dimostrano anche le numerosissime citazioni
letterarie di cui gode tra il XIII e il XVI secolo.
La piu' famosa forse e' quella di Dante Alighieri, che nella
Divina Commedia manda il Papa Martino IV nel Purgatorio a scontare i
peccati di gola, in particolare le anguille di Bolsena affogate nella
Vernaccia:
«...ebbe la Santa Chiesa e le sue braccia: dal Torso fu, e
purga per digiuno le anguille di Bolsena e la Vernaccia...»,
Purgatorio, Canto XXIV.
Di che vino allora si trattasse, ce lo lascia capire Michelangelo
Buonarroti "il giovane", che la descrive come il vino che «bacia,
lecca, morde, picca, punge» ...dolce, quindi, ma tannico ed
astringente, molto diverso da quello attuale, anche se dagli studi
scientifici effettuati sul DNA della Vernaccia si puo' dedurre che la
profonda differenza deriva dalla tecniche, sia di coltivazione che di
vinificazione, che non dalla differenza del vitigno Vernaccia.
Un giudizio da esperto sulla qualita' del vino ce lo fornisce nel
1.541 Sante Lacerio, bottigliere di Papa Paolo III, che in una
lettera, dopo avere richiesto al Comune ottanta fiaschi di Vernaccia,
si rammarica del fatto che a San Gimignano si coltivano troppo l'arte
e la scienza a scapito della Vernaccia, che «...e' una perfetta
bevanda da Signori, et e' gran peccato che questo luogo non ne faccia
assai...».
Che la Vernaccia di San Gimignano sia collegata in modo
imprescindibile con il territorio e' quindi un dato storico certo,
come lo e' che per secoli la sua produzione sia stata una voce
economica primaria e che la sua coltivazione abbia plasmato la
fisionomia del paesaggio; altrettanto certo e' il fatto che in nessun
altra parte d'Italia il vitigno si sia diffuso come nel territorio di
San Gimignano, benche' dall'epoca medioevale i mercanti abbiano
provato ad esportare il vitigno in altre terre, data la fama di cui
godeva, ma senza successo duraturo.
Dopo la grande fortuna dell'epoca medioevale e rinascimentale,
della Vernaccia si perdono quasi le tracce fino al secondo dopoguerra
dello scorso secolo, quando i viticoltori di San Gimignano riscoprono
il valore dell'antico vitigno e iniziano l'avventura che li portera'
ad ottenere nel 1966 la denominazione di origine controllata: altro
primato della Vernaccia di San Gimignano e' quello di essere stato il
primo vino in Italia a fregiarsi di tale titolo, a cui e' seguita la
(DOCG) nel 1993.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo: Valoritalia
S.r.l. - societa' per la certificazione delle qualita' e delle
produzioni vitivinicole italiane, via XX Settembre n. 98/G - 00187
Roma; tel.: +39 06 45437975; fax +39 06 45438908; e-mail:
info@valoritalia.it
10.2 La societa' Valoritalia S.r.l. - societa' per la
certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole
italiane - e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed
all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
10.3 In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di
un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero,
conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 253 del 30 ottobre 2018.
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni: Vernaccia di San Gimignano.
2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine
protetta.
3. Categorie di prodotti vitivinicoli:
1. Vino.
3.1 Codice della nomenclatura combinata:
22 - bevande, liquidi alcolici ed aceti;
2204 - vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti
d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009.
4. Descrizione dei vini: Vernaccia di San Gimignano anche con
menzione Riserva.
Breve descrizione testuale:
colore: giallo paglierino con rilessi dorati che sono piu'
accentuati con l'invecchiamento;
odore: delicato, fine con iniziali note fruttate; possono poi,
con l'affinamento e l'invecchiamento, evolvere note minerali;
sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico
retrogusto di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol.) 11,50; per
la tipologia con menzione Riserva 12,50;
estratto non riduttore minimo (g/l) 16,00.
Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante
griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): -
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): -
Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro):
18,00
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
5. Pratiche di vinificazione.
5.1 Pratiche enologiche specifiche:
1. Vernaccia di San Gimignano - vinificazione, invecchiamento,
affinamento e imbottigliamento.
Pratica enologica specifica.
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, affinamento e
imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio
del comune di San Gimignano.
La tipologia «riserva» deve essere sottoposta ad un periodo di
affinamento di almeno undici mesi a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Prima dell'immissione al consumo, il vino deve essere sottoposto
ad un periodo di affinamento di tre mesi in bottiglia.
5.2 Rese massime:
1. Vernaccia di San Gimignano anche con menzione Riserva: 9,000
chilogrammi di uve per ettaro.
2. Vernaccia di San Gimignano anche con menzione Riserva: 67,50
ettolitri per ettaro.
6. Zona geografica delimitata.
Le uve destinate alla produzione del vino «Vernaccia di San
Gimignano» sono ottenute in Toscana da vigneti situati in terreni
collinari del comune di San Gimignano in Provincia di Siena.
7. Varieta' di uve da vino: Vernaccia di San Gimignano B. -
Vernaccia.
8. Descrizione del legame/dei legami.
8.1 A) Informazioni sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
Il territorio di produzione ricade interamente all'interno del
Comune di San Gimignano, collocato nella parte nord-ovest della
provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a meta' strada tra la
costa tirrenica e la dorsale appenninica. E' un territorio collinare
collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli sono di origine
pliocenica, risalenti a 6,8-1,8 milioni di anni fa.
I terreni destinati alla produzione della Vernaccia di San
Gimignano sono quelli formatisi sui depositi pliocenici marini e
costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e grigie che
risultano, a loro volta, spesso stratificate su argille piu' compatte
e presenti in profondita'. Inoltre sono terreni fortemente
caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di scheletro e scisti
argillose, la cui combinazione crea condizioni favorevoli per la
penetrazione delle radici delle piante. Sono generalmente dotati di
sostanza organica grazie anche alle ripetute lavorazioni e
avvicendamenti colturali a cui sono stati sottoposti nel corso dei
secoli. La diversa combinazione percentuale tra sabbia, argilla,
sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli e'
l'elemento pedologico determinante dal punto di vista
viticolo-enologico per l'esaltazione della sapidita', freschezza e
capacita' di invecchiamento, caratteristiche che accomunano e
contestualmente distinguono le singole Vernacce.
L'altitudine dei vigneti e' compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m.,
con pendenza ed esposizione variabile a seconda dei versanti
collinari dove gli stessi sono ubicati.
E' un'area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati
piuttosto siccitose, inverni piuttosto freddi e piovosita'
concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine
inverno-inizio primavera.
Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di
appartenenza. Le precipitazioni medie annue si aggirano attorno ai
700 mm, mediamente distribuite in ottantatre' giorni di pioggia e
presentano un minimo relativo in estate e un picco in autunno. La
zona beneficia in tutti i periodi dell'anno di una buona
ventilazione. Rari gli episodi di nebbia.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio
di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad
ottenere la Vernaccia di San Gimignano.
La presenza della viticoltura nell'area di San Gimignano risale
all'epoca etrusca, di cui si hanno numerose testimonianze
archeologiche. Per secoli la produzione e la vendita del vino.
ha rappresentato la principale attivita' agricola ed economica.
Per quanto riguarda la Vernaccia di San Gimignano si hanno
documentazioni storiche della sua produzione e commercializzazione
gia' negli ordinamenti delle Gabelle del Comune risalenti al 1276.
Il vitigno della Vernaccia e' stato introdotto nel territorio di
San Gimignano nel corso del XII secolo; a questo proposito e' molto
interessante quanto rilevato da uno studio condotto da Serge' -
genomics, azienda spin-off dell'Universita' degli Studi di Siena,
incaricata dal Consorzio della denominazione San Gimignano di
definire il genoma della Vernaccia di San Gimignano, che ha
evidenziato una sostanziale uniformita' genetica delle viti oggi
produttive, riconducibile al fatto che tutte hanno una radice comune,
senza infiltrazioni nel corso dei secoli di altri vitigni provenienti
da altre regioni: «I dati ottenuti hanno consentito di individuare
con chiarezza il profilo genotipico della Vernaccia coltivata nel
comune di San Gimignano, confermando che questo coincide con il
vitigno conservato nelle collezioni ufficiali di riferimento (C.R.A.
- vit Conegliano Veneto) ...».
Nel corso dei secoli il lavoro umano ha plasmato la campagna, ha
codificato le varie forme di allevamento, i sesti d'impianto, ha
aggiornato le tecniche di vinificazione, ha introdotto l'utilizzo di
altri vitigni a bacca bianca, complementari alla Vernaccia di San
Gimignano, fino a giungere alla realta' odierna descritta
dall'attuale disciplinare di produzione, frutto della tradizione e
dell'innovazione che si pone l'obiettivo dell'ottenimento di vini di
qualita' sempre superiore.
Il disciplinare prevede ampia liberta' nell'utilizzo delle forme
di allevamento tradizionali toscane esclude tutte le forme di
allevamento espanse perche' incompatibili in ambiente collinare con
clima sub mediterraneo.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle
tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco
dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per tipologia; la
Vernaccia di San Gimignano infatti e' uno dei pochissimi vini bianchi
italiani prodotti anche nella tipologia riserva: quest'ultima
maggiormente strutturata e la cui elaborazione comporta un periodo di
affinamento come indicato nel comma 6 dell'art 5.
8.2 B) Informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
La Vernaccia di San Gimignano DOCG e' riferita a due tipologie di
vino bianco («di base» e «riserva») che dal punto di vista analitico
ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e
peculiari descritte all'art. 6 del disciplinare che ne permettono una
chiara individuazione legata all'ambiente geografico. In particolare
il colore e' giallo paglierino con rilessi dorati che sono piu'
accentuati con l'invecchiamento. A livello olfattivo si riscontano
aromi delicati, fini con iniziali note fruttate che possono poi, con
l'affinamento e l'invecchiamento, evolvere in note minerali. Al gusto
tutti i vini hanno sapore asciutto, armonico, sapido, a volte con
caratteristico retrogusto di mandorla.
8.3 C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui
alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).
Vitigno autoctono per eccellenza, estremamente vigoroso e
generoso, la Vernaccia di San Gimignano e' uno dei vini piu' antichi
d'Italia, la cui storia si fonde con quella della citta' e del
territorio di San Gimignano: produzione importante nel periodo
medioevale, ha condiviso con la citta' un lungo periodo di declino
fino alla seconda meta' del ventesimo secolo, momento in cui ha
saputo rinnovarsi e incontrare un nuovo successo.
Sembra che il vitigno sia stato introdotto dalla Liguria (da
Vernazza, da cui il nome) intorno al 1.200 da un certo Vieri de'
Bardi, ma l'origine e' incerta, per altri il nome deriva dal latino
vernaculum, traducibile con locale, che quindi stava ad indicare i
prodotti tipici di un territorio, cosa che spiegherebbe l'utilizzo
del nome Vernaccia anche per vitigni totalmente diversi, come quelli
di Oristano e di Serrapetrona.
Della Vernaccia si hanno documentazioni storiche a partire dagli
inizi del 1.200: nel 1276 negli 'ordinamenti delle gabelle' del
Comune di San Gimignano si riporta l'imposizione di una tassa di tre
soldi per ogni soma di Vernaccia venduta fuori del territorio
comunale, dal che si evince che la sua fama aveva gia' valicato le
mura della citta', come dimostrano anche le numerosissime citazioni
letterarie di cui gode tra il XIII e il XVI secolo.
La piu' famosa forse e' quella di Dante Alighieri, che nella
Divina Commedia manda il Papa Martino IV nel Purgatorio a scontare i
peccati di gola, in particolare le anguille di Bolsena affogate nella
Vernaccia: «...ebbe la Santa Chiesa e le sue braccia: dal Torso fu, e
purga per digiuno le anguille di Bolsena e la Vernaccia...»,
Purgatorio, Canto XXIV .
Di che vino allora si trattasse, ce lo lascia capire Michelangelo
Buonarroti "il giovane", che la descrive come il vino che «bacia,
lecca, morde, picca, punge» ...dolce, quindi, ma tannico ed
astringente, molto diverso da quello attuale, anche se dagli studi
scientifici effettuati sul DNA della Vernaccia si puo' dedurre che la
profonda differenza deriva dalla tecniche, sia di coltivazione che di
vinificazione, che non dalla differenza del vitigno Vernaccia.
Un giudizio da esperto sulla qualita' del vino ce lo fornisce nel
1.541 Sante Lacerio, bottigliere di Papa Paolo III, che in una
lettera, dopo avere richiesto al Comune ottanta fiaschi di Vernaccia,
si rammarica del fatto che a San Gimignano si coltivano troppo l'arte
e la scienza a scapito della Vernaccia, che «...e' una perfetta
bevanda da Signori, et e' gran peccato che questo luogo non ne faccia
assai...».
Che la Vernaccia di San Gimignano sia collegata in modo
imprescindibile con il territorio e' quindi un dato storico certo,
come lo e' che per secoli la sua produzione sia stata una voce
economica primaria e che la sua coltivazione abbia plasmato la
fisionomia del paesaggio; altrettanto certo e' il fatto che in nessun
altra parte d'Italia il vitigno si sia diffuso come nel territorio di
San Gimignano, benche' dall'epoca medioevale i mercanti abbiano
provato ad esportare il vitigno in altre terre, data la fama di cui
godeva, ma senza successo duraturo.
Dopo la grande fortuna dell'epoca medioevale e rinascimentale,
della Vernaccia si perdono quasi le tracce fino al secondo dopoguerra
dello scorso secolo, quando i viticoltori di San Gimignano riscoprono
il valore dell'antico vitigno e iniziano l'avventura che li portera'
ad ottenere nel 1966 la denominazione di origine controllata: altro
primato della Vernaccia di San Gimignano e' quello di essere stato il
primo vino in Italia a fregiarsi di tale titolo, a cui e' seguita la
(DOCG) nel 1993.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento,
etichettatura, altri requisiti).
Obbligo di riportare in etichetta il termine geografico
«Toscana».
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in
materia di etichettatura.
Descrizione della condizione: e' obbligatorio riportare in
etichetta il termine geografico «Toscana».
Nell'etichettatura della denominazione «Vernaccia di San
Gimignano» deve sempre essere scritta integralmente la seguente
dicitura e secondo la successione di seguito indicata: Vernaccia di
San Gimignano - denominazione di origine controllata e Garantita (o
l'acronimo DOCG) - Riserva (se trattasi di questa tipologia) -
Toscana.
Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso
tipo, stile, spaziatura, tonalita' ed intensita' colorimetrica,
rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Vernaccia di San
Gimignano». Inoltre il termine «Toscana» deve figurare in caratteri
maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la
scritta «Vernaccia di San Gimignano», e su uno sfondo uniforme per
tutta la sequenza di indicazioni elencate al paragrafo precedente,
nonche' deve figurare in caratteri di altezza non superiore ai 2/3
rispetto a quella utilizzata per la scritta «Vernaccia di San
Gimignano».
L'obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle
etichette per il confezionamento delle partite di prodotto derivanti
dalle vendemmie 2024 e precedenti, non riportanti il termine Toscana,
detenute dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del
decreto di approvazione della modifica del presente disciplinare, che
potranno essere utilizzate fino ad esaurimento delle scorte.
Link al disciplinare del prodotto:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa
gina/22157