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Vigneti delle Dolomiti Weinberg Dolomiten Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Vigneti delle Dolomiti Weinberg Dolomiten

Il disciplinare di produzione dei vini a IGT Vigneti delle Dolomiti o  Weinberg Dolomiten, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla  previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.  1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e'  modificato all'art. 3 e all'art.5

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 ottobre 2013  

Modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione della IGT dei
vini "Vigneti delle Dolomiti" o "Weinberg Dolomiten", concernente
l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una
zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente
all'art. 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione
della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73,
par. 2, del Reg. CE n. 607/2009. (13A08525)

(GU n.252 del 26-10-2013)
 
 




IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentari,
ippiche e della pesca

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della
Commissione del 12 luglio 2011 con il quale e' stato modificato il
citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la
disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso
regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista
all'art. 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si
applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in
uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da
quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo
scopo di tali modifiche e' esclusivamente quello di adeguare all'art.
118-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente
regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione
a norma dell'art. 118-vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1234/2007.»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012,
recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori
ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di
vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve
delimitata, negli specifici disciplinari non e' stata ancora inserita
la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle
immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi
dell'art. 6, par. 4, lettere a) e b) del Reg. CE n. 607/2009),
mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle
relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa
comunitaria e nazionale;
Considerato altresi' che per le predette IGP, ai sensi della citata
normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale
i produttori interessati non potrebbero piu' effettuare le operazioni
di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla
zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di
apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di
vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di
produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la
deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, secondo capoverso, che
consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di
fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;
Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attivita' economica dei
sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere
d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per
inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a
partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree
amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata,
consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in
questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura
transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n.
607/2009;
Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata
alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la
quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la
presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari
in questione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della IGP «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg
Dolomiten»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto
ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari
consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP
italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo
tecnico della IGP «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten»,
sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre
2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-bis del Reg. CE
n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero
- Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP;
Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del
citato Reg. (CE) n. 607/2009, con note del 9 agosto 2013 e del 3
agosto 2013 dal Consorzio Vini del Trentino, quale soggetto
richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo
Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini «Vigneti
delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten» che e' stato approvato con il
citato D.M. 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica
dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT
«Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten», al fine di inserire
la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi
prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa
limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lettera b) del Reg. CE
n. 607/2009;
Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da
parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura
semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n.
607/2009, e' risultato che la citata richiesta di modifica del
disciplinare e' risultata conforme all'art. 6, par. 4, lettera b)
dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;
Visto il parere favorevole della Provincia Autonoma di Trento sulla
citata domanda;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata
domanda;
Visto il parere favorevole della Provincia Autonoma di Bolzano
sulla citata domanda;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5
del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica
Tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten» in
accoglimento della predetta domanda;
Ritenuto, altresi', di dover procedere alla modifica dell'art. 3
del disciplinare di produzione dei vini in questione, al fine di
conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.
118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, in
particolare per quanto concerne la delimitazione della zona di
produzione;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la
conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del
vino IGP «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten» cosi' come
approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare
la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del
fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007,
tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a)
del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica
Tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten», consolidato
con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione
degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del
Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30
novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato come segue:
a) l'art. 3, e' sostituito con il seguente:
«La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad
indicazione geografica tipica "Vigneti delle Dolomiti", in lingua
tedesca "Weinberg Dolomiten", comprende l'intero territorio
amministrativo delle province di Bolzano, Trento e Belluno.».
b) all'art. 5, il comma 1 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo delle province di Bolzano,
Trento e Belluno.
Inoltre, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lettera b) del
Regolamento CE n. 607/2009, le predette operazioni di vinificazione
possono essere effettuate nell'intera Regione Veneto e nella
limitrofa Regione Lombardia, purche' le aziende interessate
dimostrino l'uso tradizionale ed ininterrotto della pratica di
vinificazione e/o frizzantatura dei vini I.G.P. "Vigneti delle
Dolomiti" o "Weinberg Dolomiten" nelle ultime 5 campagne
vitivinicole.».

Art. 2

1. Le modifiche al disciplinare consolidato della IGP «Vigneti
delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten», di cui all'art. 1, saranno
inserite sul sito internet del Ministero e comunicate alla
Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo
tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
2. Le modifiche di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere
dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali
scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne
vendemmiali precedenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: Esposito

 

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