Vini Italiani

ELENCO DI TUTTI I VINI ITALIANI NELL'ARCHIVIO DI DISCIPLINARE.IT PARTENDO DAGLI ULTIMI INSERIMENTI

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Paestum Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Paestum

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Paestum, consolidato  con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale  30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti  Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31/12/2012.".

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Colli di Salerno Igt - Modifica disciplinare di produzione 2013

Colli di Salerno

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli di Salerno,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione  devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito  che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione  Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti organi di controllo di aver effettuato  tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012».

Art. 2

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Roccamonfina Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Roccamonfina

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Roccamonfina,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo: "Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette  operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania,  a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato  tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".

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Terre del Volturno Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Terre del Volturno

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Terre del Volturno,  consolidato con  le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale  30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della regione Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti  organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31 dicembre 2012.».

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Epomeo Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Epomeo

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Epomeo», consolidato  con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale  30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti  Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31 dicembre 2012.».

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Sillaro o Bianco del Sillaro Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Sillaro o Bianco del Sillaro

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Sillaro o Bianco del Sillaro,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118  quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre  2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura, devono essere effettuate all'interno  della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Tuttavia, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b,  del Regolamento CE n. 607/2009, che tali  operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna».

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Soave Superiore Docg - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Soave Superiore

Al disciplinare di produzione della DOCG Soave Superiore,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo  118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 e  rettificato con il decreto ministeriale 12 luglio 2013 richiamati in premessa, i comma 2 e 3 dell'articolo 8 sono  sostituiti con il seguente testo:
"I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo  unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro   carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca".
"E' altresi' consentito per la chiusura dei contenitori del vino "Soave Superiore" senza alcuna indicazione e/o  menzione aggiuntiva l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo di vetro".

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Salemi Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Salemi

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Salemi, consolidato con le  modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo  2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato  in premessa, il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le predette operazioni siano effettuate anche all'interno dell'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni confinanti con la predetta zona: Vita, Santa  Ninfa, Calatafimi, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani.".

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Verona o Provincia di Verona o Veronese Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Verona o Provincia di Verona o Veronese

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Verona o Provincia di Verona o Veronese, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo  stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.  1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine  del comma 3 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche  nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle  uve, di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Padova, Vicenza e Rovigo.».

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Veneto orientale Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Veneto orientale

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Veneto Orientale,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: 
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  par. 4, lettere a) e b) del Reg. CE n. 607/2009, che tali operazione siano effettuate nell'intero  territorio amministrativo delle provincie di Treviso e Venezia, nonche' nell'ambito dell'intero  territorio dei comuni della Provincia di Pordenone e Udine confinanti con la zona di produzione delle  uve, di cui all'art. 3, e nel comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone.

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