Vini Italiani

ELENCO DI TUTTI I VINI ITALIANI NELL'ARCHIVIO DI DISCIPLINARE.IT PARTENDO DAGLI ULTIMI INSERIMENTI

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Marca Trevigiana Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Marca Trevigiana

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Marca Trevigiana,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.  1234/2007, cosi' come approvato con  il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: 
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche  nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle  uve di cui all'art. 3 e nell'intero territorio dei comuni di Pramaggiore, ricadente nella  confinante Provincia di Venezia, e dei comuni di Fiume Veneto, Fontanafredda e Pasiano, ricadenti  nella confinante Provincia di Pordenone.».

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Vallagarina Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Vallagarina

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Vallagarina,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle  uve delimitata all'art. 3. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lett. b) del Regolamento CE n.  607/2009, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'ambito dell'intero  territorio amministrativo delle province di Trento e Verona.
E' altresi' consentito effettuare la vinificazione nell'intera Regione Veneto e nella limitrofa Regione  Lombardia, purche' le aziende interessate dimostrino l'uso tradizionale ed ininterrotto della pratica  di vinificazione e/o frizzantatura dei vini I.G.P. "Vallagarina" nelle ultime 5 campagne vitivinicole.».

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Venezia Giulia Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Venezia Giulia

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il 
seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai  sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano  effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di  produzione delle uve di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Venezia e Treviso».

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Colli Trevigiani Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Colli Trevigiani

Il disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli Trevigiani, consolidato  con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto  ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato agli art. 3 e art. 5 

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Vigneti delle Dolomiti Weinberg Dolomiten Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Vigneti delle Dolomiti Weinberg Dolomiten

Il disciplinare di produzione dei vini a IGT Vigneti delle Dolomiti o  Weinberg Dolomiten, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla  previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.  1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e'  modificato all'art. 3 e all'art.5

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Val Tidone Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Val Tidone

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Val Tidone,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione, dei vini a indicazione geografica tipica "Val Tidone" di cui  all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza. Inoltre, tenuto conto delle situazioni  tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del regolamento  CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di S. Maria della Versa e  Rovescala, confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, ricadenti nella provincia di  Pavia, limitatamente ad est del Torrente Bardoneggia.».

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Colli della Toscana centrale Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Colli della Toscana centrale

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli della Toscana  centrale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e'  sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della  zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di  produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n.  607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».

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Alta Valle della Greve Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Alta Valle della Greve

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Alta Valle della  Greve, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il  seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle  uve delimitata all'art. 3.
«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  comma 4, lettera b), del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche  nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.».

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Val di Magra Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Val di Magra

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Val di Magra",  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi  dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano  effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.»

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Montecastelli Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Montecastelli

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Montecastelli,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde a quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4,  lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito  dell'intero territorio della regione Toscana.».

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