Vini Italiani

ELENCO DI TUTTI I VINI ITALIANI NELL'ARCHIVIO DI DISCIPLINARE.IT PARTENDO DAGLI ULTIMI INSERIMENTI

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Umbria Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Umbria

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Umbria, consolidato con le  modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo  2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4,  lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei territori  amministrativi della Provincia di Viterbo e del Comune di Montepulciano in Provincia di Siena, confinanti con la 
Regione Umbria».

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Lazio Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

disciplinare

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Lazio, consolidato con le  modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo  2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali  operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio amministrativo della limitrofa Provincia di Terni».

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Venezia Giulia Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Venezia Giulia

A titolo di rettifica del decreto ministeriale 8 ottobre 2013 richiamato in premessa, l'art. 5, comma 2, del  disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia, e' sostituito con il seguente: 
"La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto  conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4,  lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero  territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso"

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Pompeiano Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Pompeiano

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Pompeiano,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118  quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti  Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31/12/2012.".

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Paestum Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Paestum

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Paestum, consolidato  con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale  30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti  Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31/12/2012.".

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Colli di Salerno Igt - Modifica disciplinare di produzione 2013

Colli di Salerno

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli di Salerno,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione  devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito  che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione  Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti organi di controllo di aver effettuato  tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012».

Art. 2

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Roccamonfina Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Roccamonfina

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Roccamonfina,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo: "Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette  operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania,  a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato  tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".

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Terre del Volturno Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Terre del Volturno

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Terre del Volturno,  consolidato con  le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale  30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della regione Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti  organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31 dicembre 2012.».

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Epomeo Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Epomeo

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Epomeo», consolidato  con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale  30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti  Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31 dicembre 2012.».

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Sillaro o Bianco del Sillaro Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Sillaro o Bianco del Sillaro

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Sillaro o Bianco del Sillaro,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118  quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre  2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura, devono essere effettuate all'interno  della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Tuttavia, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b,  del Regolamento CE n. 607/2009, che tali  operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna».

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