
ELENCO DI TUTTI I VINI ITALIANI NELL'ARCHIVIO DI DISCIPLINARE.IT PARTENDO DAGLI ULTIMI INSERIMENTI
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Modifica del nome dovuta alla parallela richiesta di protezione della DOP «delle Venezie» che prevede la valorizzazione delle tipologie dei vini Pinot grigio e della tipologia del vino bianco, che sono peculiari del territorio. Pertanto il riferimento a detti vini, in particolare al Pinot grigio, è eliminato dal disciplinare della IGP Trevenezie. La modifica in questione è dunque intesa a differenziare i prodotti delle due categorie gerarchiche di denominazioni (IGP Trevenezie/Tri Benečije e DOP delle Venezie), per rendere percepibile al consumatore la valorizzazione di detti vini più peculiari del territorio con la DOP.
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Modifiche al disciplinare di produzione dell'Amarone della Valpolicella.
L'Amarone della Valpolicella vanta una storia antica che inizia nel quarto secolo dopo Cristo. Cassiodoro, ministro di Teodorico, re dei Visigoti, in una lettera a dei proprietari terrieri della Valpolicella chiedeva di avere per la mensa regale il vino ottenuto con una speciale tecnica d'appassimento delle uve, chiamato Acinatico e definito «mosto invernale, freddo sangue delle uve», primo antenato del vino «Amarone della Valpolicella»
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini Docg Franciacorta
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Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia»
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Umbria, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei territori amministrativi della Provincia di Viterbo e del Comune di Montepulciano in Provincia di Siena, confinanti con la
Regione Umbria».
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Categoria : Disciplinari, Vini, Igp
Argomenti : disciplinare, frosinone, igt, latina, lazio, lazio-igt, rieti, roma, vino, viterbo
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Lazio, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio amministrativo della limitrofa Provincia di Terni».
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Categoria : Disciplinari, Vini, Igp
Argomenti : Venezia Giulia, disciplinare, friuli venezia giulia, friuli-venezia-giulia-igt, gorizia, igt, pordenone, trieste, udine, vino
A titolo di rettifica del decreto ministeriale 8 ottobre 2013 richiamato in premessa, l'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia, e' sostituito con il seguente:
"La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso"
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L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Pompeiano, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".
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L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Paestum, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".
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L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli di Salerno, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012».
Art. 2
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