Vini Italiani

ELENCO DI TUTTI I VINI ITALIANI NELL'ARCHIVIO DI DISCIPLINARE.IT PARTENDO DAGLI ULTIMI INSERIMENTI

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Soave Superiore Docg - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Soave Superiore

Al disciplinare di produzione della DOCG Soave Superiore,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo  118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 e  rettificato con il decreto ministeriale 12 luglio 2013 richiamati in premessa, i comma 2 e 3 dell'articolo 8 sono  sostituiti con il seguente testo:
"I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo  unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro   carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca".
"E' altresi' consentito per la chiusura dei contenitori del vino "Soave Superiore" senza alcuna indicazione e/o  menzione aggiuntiva l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo di vetro".

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Salemi Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Salemi

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Salemi, consolidato con le  modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo  2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato  in premessa, il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le predette operazioni siano effettuate anche all'interno dell'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni confinanti con la predetta zona: Vita, Santa  Ninfa, Calatafimi, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani.".

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Verona o Provincia di Verona o Veronese Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Verona o Provincia di Verona o Veronese

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Verona o Provincia di Verona o Veronese, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo  stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.  1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine  del comma 3 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche  nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle  uve, di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Padova, Vicenza e Rovigo.».

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Veneto orientale Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Veneto orientale

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Veneto Orientale,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: 
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  par. 4, lettere a) e b) del Reg. CE n. 607/2009, che tali operazione siano effettuate nell'intero  territorio amministrativo delle provincie di Treviso e Venezia, nonche' nell'ambito dell'intero  territorio dei comuni della Provincia di Pordenone e Udine confinanti con la zona di produzione delle  uve, di cui all'art. 3, e nel comune di Azzano Decimo in provincia di Pordenone.

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Marca Trevigiana Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Marca Trevigiana

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Marca Trevigiana,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.  1234/2007, cosi' come approvato con  il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: 
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche  nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle  uve di cui all'art. 3 e nell'intero territorio dei comuni di Pramaggiore, ricadente nella  confinante Provincia di Venezia, e dei comuni di Fiume Veneto, Fontanafredda e Pasiano, ricadenti  nella confinante Provincia di Pordenone.».

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Vallagarina Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Vallagarina

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Vallagarina,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle  uve delimitata all'art. 3. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lett. b) del Regolamento CE n.  607/2009, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'ambito dell'intero  territorio amministrativo delle province di Trento e Verona.
E' altresi' consentito effettuare la vinificazione nell'intera Regione Veneto e nella limitrofa Regione  Lombardia, purche' le aziende interessate dimostrino l'uso tradizionale ed ininterrotto della pratica  di vinificazione e/o frizzantatura dei vini I.G.P. "Vallagarina" nelle ultime 5 campagne vitivinicole.».

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Venezia Giulia Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Venezia Giulia

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il 
seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre,  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai  sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano  effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di  produzione delle uve di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Venezia e Treviso».

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Colli Trevigiani Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Colli Trevigiani

Il disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli Trevigiani, consolidato  con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto  ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato agli art. 3 e art. 5 

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Vigneti delle Dolomiti Weinberg Dolomiten Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

Vigneti delle Dolomiti Weinberg Dolomiten

Il disciplinare di produzione dei vini a IGT Vigneti delle Dolomiti o  Weinberg Dolomiten, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla  previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.  1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e'  modificato all'art. 3 e all'art.5

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Val Tidone Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

Val Tidone

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Val Tidone,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione, dei vini a indicazione geografica tipica "Val Tidone" di cui  all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza. Inoltre, tenuto conto delle situazioni  tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del regolamento  CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di S. Maria della Versa e  Rovescala, confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, ricadenti nella provincia di  Pavia, limitatamente ad est del Torrente Bardoneggia.».

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