Vitello al latte e cereali - Adozione del disciplinare di produzione
Il disciplinare di produzione Vitello al latte e cereali e' adottato ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 e garantisce il diritto di accesso a tutti i produttori legittimamente interessati, la trasparenza del sistema e la rintracciabilita' in tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 2 aprile 2024
Adozione del disciplinare di produzione «Vitello al latte e cereali» di cui al decreto 16 dicembre 2022 recante «Istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia». (24A01881)
(GU n.88 del 15-4-2024)
-> Disciplinare di produzione
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
Vista la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione
(codificazione);
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione
del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 25
ottobre 2022, n. 250, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato
nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022,
recante l'istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia
riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento delegato
(UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con
requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli
Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo
dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme in
materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e che abroga il
decreto ministeriale 4 marzo 2011 «Regolamentazione del sistema di
qualita' nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai
sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione»;
Visto il decreto ministeriale n. 56344 del 3 febbraio 2023, recante
«Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e
certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste»;
Vista la procedura d'informazione alla Commissione europea notifica
n. 2014/0520/I e conseguente approvazione del testo finale del
disciplinare «Vitello al latte e cereali» di cui alla deliberazione
della giunta regionale del Veneto n. 438 del 31 marzo 2015 (a);
Vista la deliberazione n. 787/DGR del 27 giugno 2023 della giunta
regionale del Veneto avente ad oggetto il «Riconoscimento dei
disciplinari di produzione del settore zootecnico del sistema di
qualita' "Qualita' Verificata" di cui alla legge regionale 31 maggio
2001, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni come
disciplinari afferenti al Sistema di qualita' nazionale zootecnia di
cui al decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022»;
Vista la nota n. 0359712 I.710.01.1 1 del 4 luglio 2023 con la
quale l'area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e
sport - Direzione agroalimentare della Regione Veneto, come stabilito
dalla deliberazione della giunta regionale (DGR) n. 787 del 27 giugno
2023, ha presentato la richiesta di riconoscimento dei disciplinari
di produzione del settore zootecnico del sistema di qualita'
«Qualita' Verificata», istituito con la legge regionale 31 maggio
2001, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, come
disciplinari afferenti al Sistema di qualita' nazionale zootecnia, ai
sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale n. 646632 del 16
dicembre 2022, tra i quali il «Vitello al latte e cereali»;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva del Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dell'Ufficio
centrale di bilancio in data 28 febbraio 2024 al n. 129, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Ministro 31
gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali
sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d;
Considerato che l'art. 3 del decreto ministeriale n. 646632 del 16
dicembre 2022, prevede:
al comma 5, che i disciplinari di produzione afferenti ai sistemi
di qualita' riconosciuti ed autorizzati dalle regioni possono essere
riconosciuti ed autorizzati come disciplinari afferenti al Sistema di
qualita' nazionale zootecnia su richiesta della regione che li ha
riconosciuti;
al comma 6, che per ottenere il sopracitato riconoscimento i
disciplinari di produzione regionali devono rientrare in un regime di
qualita' conforme alle previsioni del regolamento delegato (UE)
2022/126 ed aver completato la procedura d'informazione alla
Commissione europea di cui all'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE;
al comma 7, che con proprio decreto il Ministero provvede al
riconoscimento dei disciplinari di produzione regionali compresi i
piani di controllo;
al comma 8, che con successivi decreti il Ministero individua le
modalita' attuative necessarie a rendere operativo il Sistema di
qualita' nazionale zootecnica in relazione ad ogni singolo
disciplinare riconosciuto circa le procedure di adesione degli
operatori, il piano di controllo, le autorita'/organismi di
controllo, l'etichettatura ed ogni altro aspetto specifico inerente
lo stesso disciplinare di produzione;
Considerato che l'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale n.
646632 del 16 dicembre 2022, prevede:
«8. In caso di valutazione favorevole del Ministero il
disciplinare di produzione SQNZ e' adottato, con decreto del
direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero.»;
Sentita la Commissione «SQNZ» di cui all'art. 4 del decreto
ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 nella seduta del 15 marzo
2024;
Decreta:
Articolo unico
1. Il disciplinare di produzione «Vitello al latte e cereali»
allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e
sostanziale, e' adottato ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto
ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022.
2. Il disciplinare di produzione «Vitello al latte e cereali»
garantisce il diritto di accesso a tutti i produttori legittimamente
interessati, la trasparenza del sistema e la rintracciabilita' in
tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare.
3. Il disciplinare di produzione «Vitello al latte e cereali» si
applica fatte salve le disposizioni derivanti da fonti di grado
superiore, con particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione
europea e nazionali in materia di sicurezza della catena alimentare,
di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul
mercato.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
Roma, 2 aprile 2024
Il direttore generale: Iacovoni
Allegato
Disciplinare di produzione Vitello al latte e cereali
adottato ai sensi del dell'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 «Istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia»
=====================================================================
| Denominazione del prodotto: «Vitello al latte e cereali» |
=====================================================================
=====================================================================
| | Categoria di | |
| Classe di prodotto | prodotto | Filiera produttiva |
+=======================+=====================+=====================+
| Carni fresche (e | | |
| frattaglie) | Carni | Carni |
+-----------------------+---------------------+---------------------+
=====================================================================
| Categorie di operatori | Categoria di | Prodotto |
|ammissibili nel sistema di| operatori | destinato al |
| controllo SQNZ | «principale» |consumatore finale|
+==========================+=====================+==================+
| a) allevatori | | |
| b) macellatori | | |
| c) porzionatori | | |
| d) esercizi commerciali | allevatori | SI |
+--------------------------+---------------------+------------------+
Premessa
Il disciplinare di produzione «Vitello al latte e cereali» si
applica fatte salve le disposizioni derivanti da fonti di grado
superiore, con particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione
europea e nazionali in materia di sicurezza della catena alimentare,
di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul
mercato.
La specificita' della carne di «vitello al latte e cereali» e'
data dall'utilizzo di bovini maschi e femmine appartenenti a razze da
latte o da carne o a duplice attitudine o risultanti da incroci,
allevati tradizionalmente in allevamento protetto, alimentati a base
di latte e derivati e cereali e macellati ad un'eta' inferiore a otto
mesi.
Il sistema di alimentazione prevede l'accesso di tutti i capi
contemporaneamente alla razione alimentare (liquida o solida), a meno
che non siano presenti sistemi di distribuzione automatica con
riconoscimento individuale dell'animale.
La parte solida della razione e' costituita da una quantita'
minima di cereali e foraggi di cereali finalizzata a sviluppare
naturalmente l'apparato digerente, da monogastrico a poligastrico,
dei giovani bovini.
Gli alimenti fibrosi presenti nella razione assicurano gli
apporti in ferro sufficienti ad evitare l'insorgenza di anemie, pur
mantenendo il caratteristico colore chiaro delle carni di vitello.
Campo di applicazione
Il presente disciplinare di produzione si applica durante il
periodo di accrescimento di bovini maschi e femmine allevati per la
produzione di carne di vitello, fino alla macellazione.
Include, inoltre, alcuni requisiti e specifiche riguardanti fasi
di produzione ed attivita' svolte da altri operatori della filiera
(macellazione, lavorazione delle carni ed etichettatura).
Produzione primaria
1. La scelta degli animali
1. I bovini ammessi al presente disciplinare devono appartenere a
razze da latte o da carne o a duplice attitudine o risultare da
incroci.
1. L'azienda di allevamento aderente al disciplinare di
produzione deve applicare le disposizioni vigenti in materia di
identificazione e registrazione degli animali, assicurando in ogni
fase di allevamento, fino alla consegna al trasportatore per l'avvio
al macello, l'identificazione e la tracciabilita' dei bovini
ricompresi nel disciplinare di produzione (tenuta del passaporto,
presenza di marche auricolari, tenuta del registro aziendale di
stalla con carico e scarico degli animali, ecc.).
1. Le strutture di stabulazione devono essere costruite con
materiali adeguati e secondo gli standard e le esigenze della specie
allevata e devono assicurare condizioni ambientali di temperatura,
circolazione e umidita' relativa dell'aria e concentrazione di gas e
polveri tali da non nuocere agli animali.
2. La razione alimentare (liquida o solida) deve essere
somministrata assicurando l'accesso agli alimenti a tutti i capi
contemporaneamente, a meno che non siano presenti sistemi di
distribuzione automatica con riconoscimento individuale dell'animale.
3. Devono essere previsti locali o recinti adibiti ad infermeria.
4. Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento
1. Durante il periodo di accrescimento presso l'azienda di
allevamento i bovini devono essere allevati a stabulazione libera in
box multipli, garantendo adeguato movimento fisico in ogni fase di
allevamento.
2. Ciascun bovino allevato in gruppo deve avere uno spazio libero
disponibile non inferiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni
vigenti in materia di protezione e benessere dei vitelli.
3. Il periodo di accrescimento dei bovini presso l'azienda di
allevamento aderente, fino alla macellazione, non puo' essere
inferiore a centotrentacinque giorni consecutivi.
4. Alla macellazione i bovini devono avere una eta' inferiore a
otto mesi.
5. Il tasso di emoglobina (HGB) dei bovini deve essere superiore
a 4,5 mmol/litro, equivalenti a 7,3 g/dl (emoglobina: 1g/dl = 0,62
mmol/litro). I controlli su questo requisito devono essere effettuati
con la seguente frequenza: 2 volte su tutti i capi piu' una volta
aggiuntiva sul 20% dei capi, per ciclo di allevamento.
5. Tecniche di alimentazione
1. L'azienda di allevamento deve predisporre e tenere aggiornati
i piani di razionamento alimentare.
2. Tali piani devono tenere conto delle esigenze nutrizionali dei
bovini nelle diverse fasi di sviluppo.
3. La razione alimentare deve avere le seguenti caratteristiche
(quantita' per capo e riferite all'intero periodo di accrescimento):
quota di prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati non
inferiore a 170 kg di sostanza secca;
quota di cereali e prodotti derivati (apporto di alimenti
solidi fibrosi) non inferiore a 60 kg sulla razione tal quale.
4. La razione alimentare deve essere costituita esclusivamente
dai seguenti alimenti zootecnici:
latte, prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati;
cereali e derivati;
leguminose;
oleaginose;
bietole e derivati;
foraggi freschi (cereali da foraggio, erba medica, trifoglio,
erba da prati naturali e artificiali);
foraggi essiccati;
insilati di piante intere (cereali e insilati d'erba);
grassi vegetali e animali, semplici o elaborati (salificati,
idrogenati);
mangimi completi e complementari, costituiti dalle materie
prime sopra elencate.
5. Il mangime complementare utilizzato nell'alimentazione deve
contenere, quale ingrediente principale (1° voce nel cartellino
mangime), polvere di latte magro o suoi derivati.
6. E' consentito l'uso di integratori vitaminico-minerali e di
additivi autorizzati per l'alimentazione animale.
7. Gli alimenti zootecnici devono essere privi di alterazioni o
sostanze tossiche che li rendano non idonei per l'alimentazione
animale, nel rispetto delle norme vigenti.
8. Gli alimenti zootecnici devono essere conservati in modo
idoneo e tenuti separati da altri alimenti non consentiti dal
presente disciplinare e destinati ad altre specie animali allevate in
azienda.
6. Trattamenti farmacologici
1. I bovini sottoposti a trattamenti con corticosteroidi durante
il periodo di accrescimento sono esclusi dal campo di applicazione
del presente disciplinare e interdetti all'uso delle denominazioni di
cui al SQNZ.
7. Tracciabilita' e registrazioni
1. L'azienda di allevamento aderente al disciplinare di
produzione deve assicurare la tracciabilita' delle materie prime
acquistate ed utilizzate per l'alimentazione degli animali mediante
la conservazione ordinata dei documenti di acquisto (DDT, cartellini
mangimi, fatture, ecc.) o la tenuta di un registro che riporti almeno
le seguenti informazioni:
nome e/o codice del prodotto;
azienda produttrice;
lotto di produzione o riferimenti ai documenti di acquisto;
quantita' acquistata;
data di inizio somministrazione;
data di fine somministrazione;
partita o gruppo di animali cui il prodotto e' stato
somministrato.
2. L'azienda di allevamento aderente al disciplinare di
produzione deve registrare le seguenti informazioni riguardanti gli
alimenti zootecnici autoprodotti:
trattamenti fitosanitari;
superficie coltivata;
quantita' e periodo di raccolta;
eventuali trattamenti post-raccolta e luogo di svolgimento;
data di inizio somministrazione;
data di fine somministrazione;
partita o gruppo di animali cui il prodotto e' stato
somministrato.
3. L'azienda di allevamento deve applicare un manuale di buone
pratiche di allevamento che comprenda almeno i seguenti aspetti:
anagrafe e rintracciabilita' degli animali;
gestione degli approvvigionamenti e alimentazione;
gestione sanitaria dell'azienda;
benessere animale;
gestione effluenti zootecnici;
pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
formazione del personale.
4. L'azienda di allevamento aderente al disciplinare di
produzione deve registrare tutte le informazioni riguardanti la fase
di avvio al macello degli animali allevati in conformita' al presente
disciplinare (date di consegna, trasportatore, macello di
destinazione, composizione e consistenza dei lotti di produzione,
ecc.).
5. Le registrazioni previste dal presente disciplinare possono
essere gestite in forma elettronica e/o cartacea.
6. Tutta la documentazione (DDT, cartellini mangimi, fatture,
ecc.) e le registrazioni previste dal presente disciplinare devono
essere conservate per il periodo minimo stabilito di cinque anni,
fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da
altre norme di legge.
8. Autocontrollo
1. L'azienda di allevamento deve predisporre ed applicare un
piano di autocontrollo sui requisiti previsti dal presente
disciplinare.
2. L'organismo di controllo verifica l'esistenza, l'adeguatezza e
l'applicazione del piano di autocontrollo.
Produzione post-primaria
9. Classificazione delle carcasse
1. Le carcasse ammesse all'uso delle denominazioni di cui al SQNZ
devono avere le seguenti caratteristiche:
+-----------------------------------------+-------------------+
| | V - Bovini di eta'|
| |inferiore a otto |
| Categoria |mesi |
+-----------------------------------------+-------------------+
10. Tracciabilita'
1. Tutti gli operatori della filiera aderenti al disciplinare di
produzione devono assicurare la separazione spazio-temporale e la
tracciabilita' di animali e prodotti (carcasse, carni confezionate,
ecc.) ottenuti in conformita' al presente disciplinare, rispetto a
quelli di altra origine, in tutte le fasi di trasporto, macellazione,
lavorazione, confezionamento e vendita, mediante l'implementazione di
un sistema di tracciabilita'.
2. Il sistema di tracciabilita' deve comprendere almeno i
seguenti elementi:
identificazione univoca di lotti di produzione e legami con
unita' logistiche;
conservazione dei documenti accompagnatori degli
animali/prodotti conformi;
registrazione documentale del carico e scarico;
assoggettamento obbligatorio ai controlli da parte
dell'organismo di controllo autorizzato.
3. Gli animali e i prodotti non tracciati in maniera corretta e/o
completa sono interdetti all'uso delle denominazioni di cui al SQNZ.
11. Etichettatura del prodotto
1. L'etichettatura delle carni ottenute dalla macellazione dei
bovini allevati in conformita' al presente disciplinare deve
contenere le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 13 del
regolamento (CE) n. 1760/2000.
2. L'etichettatura deve contenere, inoltre, la seguente ulteriore
informazione:
a) la regione di allevamento o di origine degli animali, nelle
forme seguenti: «Allevato in [nome della regione]» per le carni che
provengono da animali allevati nella regione citata, almeno per il
periodo indicato al paragrafo 4; «Origine: [nome della regione]» per
le carni che provengono da animali nati, allevati e macellati nella
regione citata.
3. In aggiunta all'informazione di cui al punto 2 l'etichettatura
puo' contenere le seguenti ulteriori informazioni:
b) la denominazione del prodotto: «Vitello al latte e cereali»;
c) il tipo di alimentazione, nelle forme seguenti:
«alimentazione a base di latte e cereali per un periodo di [...]
giorni» o «alimentato a base di latte e cereali per un periodo di
[...] giorni»;
d) la razza o il tipo genetico degli animali.
4. Nell'etichettatura le indicazioni di cui ai punti 2 e 3 devono
essere tenute separate dalle indicazioni obbligatorie di cui al punto 1.
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