Xylella fastidiosa : contributi per la rigenerazione olivicola della Puglia
Responsabile della misura e' la Regione Puglia che, in qualita' di soggetto attuatore, redige le procedure di accesso ai finanziamenti e le relative modalita' di gestione delle istruttorie e potra' avvalersi per le attivita' operative del supporto dell'Agenzia regionale per le attivita' irrigue e forestali (ARIF) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Criteri e modalita' di concessione dei contributi in attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia».
(22A06156)
(GU n.256 del 2-11-2022)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul
procedimento amministrativo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n.
115;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni», adottato dal Ministro
dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali ed in
particolare l'art. 6, il quale prevede che le informazioni relative
agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel
Registro aiuti di Stato SIAN;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto in particolare l'art. 14, comma 3, lettera e) del regolamento
(UE) n. 702/2014, relativo alla prevenzione dei danni arrecati da
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante
«Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto» ed in particolare
l'art. 8-quater con il quale e' stato istituito un fondo per la
realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola
della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021;
Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il
Ministro delle sviluppo economico, con il quale sono state definite
le misure di intervento ai fini dell'attuazione del Piano
straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, previsto
dall'art. 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito
con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
Visto in particolare l'art. 7 del decreto interministeriale
2484/2020 il quale prevede che con successivo provvedimento del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su
proposta della Regione Puglia, sono definiti i criteri e le modalita'
per la concessione dei contributi per l'attuazione della misura
relativa alla «riconversione verso altre colture»;
Visto l'avviso di ricevimento della Commissione europea di avvenuta
registrazione in data 30 gennaio 2020 delle informazioni sintetiche
relative al regime di aiuti SA.56359(2020/XA) - Xylella fastidiosa -
Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 1° aprile 2020, n. 330, con il quale e' stato istituito il
Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 22 del decreto
interministeriale n. 2484/2020;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione
del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione
e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa;
Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) 2020/1201 che
prevede, tra l'altro, che l'impianto di piante specificate in zona
infetta puo' essere autorizzato se le piante in questione
appartengono a specie o varieta' che si sono dimostrate resistenti o
tolleranti all'organismo nocivo specificato e sono piantate nelle
zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori dell'area di
cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento medesimo;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Vista la legge ed il regolamento di contabilita' generale dello
Stato attualmente vigenti;
Viste le note del 24 febbraio 2020, prot. MIPAAF n. 0089942 e 14
febbraio 2021, prot. MIPAAF n. 0068746, con le quali e' stata
richiesta la conservazione dei fondi rispettivamente dell'annualita'
2020 e 2021 afferenti al capitolo di bilancio n. 7644/1;
Viste le note del 18 maggio 2020, n. 613, del 25 novembre 2020, n.
4007 e del 3 febbraio 2021, n. 550, con le quali la Regione Puglia ha
trasmesso la proposta operativa relativa all'attuazione della misura
di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 2484/2020 e in
particolare l'elenco delle specie arboree con le quali potrebbe
essere ricostituito il potenziale produttivo danneggiato da Xylella;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato fitosanitario
nazionale nella seduta del 3 e 4 maggio 2021, in merito all'elenco di
specie per la riconversione produttiva, incluse le specie
resistenti/tolleranti alla Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53 ed in
particolare al riconoscimento di albicocco, pesco, susino, mandorlo,
ciliegio e le specie del genere Citrus resistenti/tolleranti a
Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53, sulla base delle evidenze
scientifiche prodotte dal CNR-IPSP;
Vista la nota n. 199365 del 4 maggio 2022, integrativa della nota
n. 0010712 del 9 marzo 2020, con la quale questo Ministero ha
comunicato alla Commissione europea di attuare l'intervento come una
misura preventiva ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera e) del
regolamento (UE) n. 702/2014, con un'intensita' massima di aiuto pari
all'80%, aumentabile fino al 100% se l'investimento e' effettuato
collettivamente da piu' beneficiari, e ha confermato l'eliminazione
della specie Pistacea vera dall'elenco delle specie
resistenti/tolleranti in quanto sensibile alla Xylella fastidiosa
subsp. pauca ST53;
Tenuto conto che il Comitato di sorveglianza nella seduta del 18
febbraio 2021 ha approvato la proposta operativa avanzata dalla
regione Puglia;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei criteri
e delle modalita' di concessione dei contributi per l'attuazione
della misura di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n.
2484/2020;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. In considerazione dei danni prodotti dall'insediamento del batterio Xylella fastidiosa in parte del territorio pugliese in cui non e' piu' possibile attuare le misure di eradicazione e di contenimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e al fine di ripristinare le condizioni paesaggistiche e produttive nonche' di contribuire alla riduzione della massa di inoculo che preme sulle aree di contenimento, e' concesso ai sensi dell'art. 7 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, un contributo per le operazioni di sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo e non ospiti di Xylella fastidiosa.
2. La presente misura si applica solo nella «zona infetta» relativamente alla Xylella fastidiosa, con esclusione della zona soggetta a misure di contenimento di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, cosi' come individuate dalle autorita' competenti al momento dell'avvio dell'intervento.
3. Responsabile della misura e' la Regione Puglia che, in qualita' di soggetto attuatore, redige le procedure di accesso ai finanziamenti e le relative modalita' di gestione delle istruttorie e potra' avvalersi per le attivita' operative del supporto dell'Agenzia regionale per le attivita' irrigue e forestali (ARIF) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Art. 2
Entita' del sostegno
1. Per l'attuazione della presente misura sono destinati 25 milioni
di euro, di cui 10 milioni di euro provenienti dai fondi annualita'
2020 e 15 milioni di euro provenienti dai fondi annualita' 2021
afferenti al capitolo di bilancio di questo Ministero 7644, Pg 1,
«Fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la
rigenerazione olivicola della Puglia».
2. Sono esclusi dal finanziamento gli aiuti individuali il cui
equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di 500.000 euro per
impresa e per progetto di investimento di cui all'art. 4, paragrafo
1, lettera a) del regolamento (UE) n. 702/2014.
Art. 3
Interventi finanziabili
1. Gli interventi finanziabili sono finalizzati alla sostituzione
di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari
numero di specie arboree diverse dall'ulivo, scelte fra quelle
indicate in nell'allegato I, parte integrante del presente decreto.
2. Gli investimenti sono conformi alla legislazione europea,
nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica
ed idrogeologica. Gli aiuti sono concessi a condizione che il
progetto di investimento abbia ricevuto le autorizzazioni
eventualmente necessarie prima della data di presentazione della
domanda di aiuto.
3. E' escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita
di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento.
4. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere concessi
solo nel rispetto dell'effetto di incentivazione in conformita'
all'art. 6 del regolamento (UE) n. 702/2014.
Art. 4
Costi ammissibili e intensita' dell'aiuto
1. Sono ammissibili i costi relativi ad interventi specifici per la
prevenzione dei danni causati dalla Xylella fastidiosa, in
conformita' all'art. 14, paragrafo 6, lettera h) del regolamento (UE)
n. 702/2014.
2. Il contributo e' calcolato in termini di tabelle standard di
costi unitari per la sostituzione degli alberi danneggiati secondo il
metodo utilizzato dalla Regione Puglia per la misura 5.2 del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
3. Il sostegno ai beneficiari ha come parametro la pianta ed e'
misurato sulla base del valore di ripristino omnicomprensivo
calibrato in funzione della densita' di impianto. Nel dettaglio, si
prefigura un sostegno per pianta accertata danneggiata/distrutta
secondo quanto dettagliato nella tabella seguente:
=====================================================================
|Densita' di impianto | |Valore minimo |Valore massimo |
| piante/ettaro | Euro/pianta | (euro) | (euro) |
+=====================+==============+==============+===============+
| 1-100 | 75 | 7.500 (1) | 7.500 |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
| 101-150 | 60 | 7.500 (2) | 9.000 |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
| 151-200 | 50 | 9.000 (3) | 10.000 |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
| >201 | 40 | 10.000 (4) | 15.000 |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
(1) La domanda di aiuto deve essere presentata per almeno 100 piante
di olivo pari all'importo minimo previsto di euro 7.500,00.
(2) Valore minimo del sostegno applicabile a oliveti con densita' di
impianto compresa tra 101-150.
(3) Valore minimo del sostegno applicabile a oliveti con densita' di
impianto compresa tra 151-200.
(4) Valore minimo del sostegno applicabile a oliveti con densita' di
impianto maggiore di 201.
Si specifica che, nel caso di oliveti con densita' di impianto
superiori alle 201 piante per ettaro, il sostegno, pur determinato
per singola pianta, non potra' comunque superare il valore di 15.000
euro per ettaro. Cio' in ragione del fatto che oltre un certo livello
di densita' di impianto, il valore di ripristino per ettaro si
stabilizza per via delle economie di scala.
4. L'intensita' massima di aiuto e' pari all'80%. Puo' essere
tuttavia aumentata fino al 100% se l'investimento e' effettuato
collettivamente da piu' beneficiari.
5. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante
annuali;
b) impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme
dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori
entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento.
6. I costi diversi da quelli di cui all'art. 14, paragrafo 6,
lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 702/2014 connessi ai
contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di
rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri
assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale
circolante non e' ritenuto un costo ammissibile.
7. Gli aiuti di cui al comma 2 non possono essere concessi
contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel
regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni
interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale
regolamento.
8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo
nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione
nazionale sull'IVA.
Art. 5
Beneficiari
1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi a
proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati che possono
partecipare sia in forma singola che in forma associata.
2. Possono beneficiare degli aiuti concessi dal presente
provvedimento agricoltori attivi ai sensi dall'art. 9 del regolamento
(UE) n. 1307/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e
piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti
agricoli, in conformita' all'art. 14, paragrafo 3, lettera e) del
regolamento (UE) n. 702/2014;
3. Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere
presentato un progetto collettivo da parte di associazioni di
produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o
organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle
olive da tavola riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n.
86483 del 24 novembre 2014 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. Possono beneficiare del sostegno i soggetti che soddisfano le
seguenti condizioni:
a) rientrano nel territorio di cui all'art. 1, comma 2, del
presente decreto;
b) dimostrano di aver subito un livello di
distruzione/danneggiamento del valore economico del patrimonio
olivicolo aziendale non inferiore al 30%;
c) dimostrano di possedere la legittima conduzione delle
superfici agricole oggetto di intervento e, nel caso di forme di
conduzione non in proprieta', il titolo di conduzione dovra'
garantire una validita' residua di almeno 5 anni a partire dalla data
di erogazione del saldo del contributo;
d) richiedono la sostituzione di almeno 100 piante di olivo.
5. In caso di progetti collettivi, i suddetti requisiti devono
essere posseduti da ciascun associato aderente al progetto, con
l'eccezione di quello previsto alla lettera d), che deve essere
posseduto dall'associazione di produttori nel suo complesso.
6. L'aiuto non e' concesso:
a) alle imprese in difficolta';
b) alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a
seguito di una precedente decisione della Commissione;
c) alle grandi imprese;
d) alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli.
Art. 6
Criteri di selezione
1. In ambito di selezione dei progetti presentati hanno la
priorita' i progetti collettivi presentati in forma associata.
2. Ulteriori criteri di selezione prevedono di privilegiare le
candidature di soggetti che:
a) hanno una maggiore specializzazione olivicola;
b) hanno dimensioni inferiori;
c) hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale
produttivo;
d) sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD).
3. A parita' di punteggio sono privilegiate le domande presentate
da soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD) e, in subordine, ai
progetti che richiedono un contributo minore.
Art. 7
Cumulabilita' dei contributi
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «de minimis», e con i
pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:
a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in
parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il
superamento dell'intensita' di aiuto indicato all'art. 4 del presente
decreto.
Art. 8
Pubblicazione e trasparenza
1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali www.politicheagricole.it
2. Per gli aiuti superiori alle soglie indicate all'art. 9,
paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 702/2014 si provvede
alla pubblicazione delle relative informazioni sulla sezione
«Trasparenza» del sito web del SIAN.
Roma, 1° settembre 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, reg. n. 1050
Allegato I
Elenco delle specie ammesse per la riconversione produttiva di cui
all'articolo 3, comma 1.
=======================================================
| Specie | Nome comune |
+=============================+=======================+
|Acca sellowiana |Feijoa |
+-----------------------------+-----------------------+
|Acer campestre L. |Acero campestre |
+-----------------------------+-----------------------+
|Acer monspessulanum L. |Acero minore |
+-----------------------------+-----------------------+
|Acer obtusatum L. |Acero opalo |
+-----------------------------+-----------------------+
|Actinidia spp. |Actinidia |
+-----------------------------+-----------------------+
|Arbutus unedo L. |Corbezzolo |
+-----------------------------+-----------------------+
|Capparis spinosa L. |Cappero |
+-----------------------------+-----------------------+
|Carica papaya |Papaia |
+-----------------------------+-----------------------+
|Carpinus betulus L. |Carpino bianco |
+-----------------------------+-----------------------+
|Carpinus orientalis Mill. |Carpinella |
+-----------------------------+-----------------------+
|Carya illinoensis |Pecan |
+-----------------------------+-----------------------+
|Ceratonia siliqua L. |Carrubo |
+-----------------------------+-----------------------+
|Cercis siliquastrum L. |Albero di Giuda |
+-----------------------------+-----------------------+
|Cistus incanus L. |Cisto rosso |
+-----------------------------+-----------------------+
|Cistus salvifolius L. |Cisto salvi foglio |
+-----------------------------+-----------------------+
|Citrus spp. |Agrumi |
+-----------------------------+-----------------------+
|Cornus mas L. |Corniolo |
+-----------------------------+-----------------------+
|Cornus sanguinea L. |Sanguinello |
+-----------------------------+-----------------------+
|Coronilla emerus L. |Coronilla |
+-----------------------------+-----------------------+
|Corylus avellana L. |Nocciolo |
+-----------------------------+-----------------------+
|Crataegus azarolus L. |Azzeruolo |
+-----------------------------+-----------------------+
|Crataegus monogyna Jacq. |Biancospino |
+-----------------------------+-----------------------+
|Cydonia oblonga L. |Cotogno |
+-----------------------------+-----------------------+
|Erica arborea L. |Erica |
+-----------------------------+-----------------------+
|Eriobotrya japonica L. |Nespolo del Giappone |
+-----------------------------+-----------------------+
|Euonymus europaeus L. |Fusaggine |
+-----------------------------+-----------------------+
|Fagus sylvatica L. |Faggio |
+-----------------------------+-----------------------+
|Ficus carica L. |Fico |
+-----------------------------+-----------------------+
|Fraxinus excelsior L. |Frassino maggiore |
+-----------------------------+-----------------------+
|Fraxinus ornus L. |Orniello |
+-----------------------------+-----------------------+
|Fraxinus oxycarpa Bieb. |Frassino meridionale |
+-----------------------------+-----------------------+
|Ilex aquifolium L. |Agrifoglio |
+-----------------------------+-----------------------+
|Juglans regia L. |Noce |
+-----------------------------+-----------------------+
|Juniperus oxycedrus L. |Ginepro coccolone |
+-----------------------------+-----------------------+
|Juniperus phoenicea L. |Ginepro fenicio |
+-----------------------------+-----------------------+
|Ligustrum vulgare L. |Ligustro |
+-----------------------------+-----------------------+
|Malus domestica L. |Melo |
+-----------------------------+-----------------------+
|Mangifera indica L |Mango |
+-----------------------------+-----------------------+
|Mespilus germanica L. |Nespolo comune |
+-----------------------------+-----------------------+
|Morus Alba |Gelso bianco |
+-----------------------------+-----------------------+
|Morus Nigra |Gelso nero |
+-----------------------------+-----------------------+
|Opuntia ficus-indica |Fico d'India |
+-----------------------------+-----------------------+
|Ostrya carpinifolia Scop. |Carpino nero |
+-----------------------------+-----------------------+
|Persea americana |Avocado |
+-----------------------------+-----------------------+
|Pinus halepensis Mill. |Pino d'Aleppo |
+-----------------------------+-----------------------+
|Pistacia lentiscus L. |Lentisco |
+-----------------------------+-----------------------+
|Pistacia terebinthus L. |Terebinto |
+-----------------------------+-----------------------+
|Populus alba L |Pioppo bianco |
+-----------------------------+-----------------------+
|Prunus armeniaca L. |Albicocco |
+-----------------------------+-----------------------+
|Prunus avium L. |Ciliegio |
+-----------------------------+-----------------------+
|Prunus domestica L. |Susino |
+-----------------------------+-----------------------+
|Prunus dulcis Mill. |Mandorlo |
+-----------------------------+-----------------------+
|Prunus persica L. |Pesco |
+-----------------------------+-----------------------+
|Punica granatum L. |Melograno |
+-----------------------------+-----------------------+
|Pyrus L. |Pero |
+-----------------------------+-----------------------+
|Pyrus pyrifolia L. |Nashi |
+-----------------------------+-----------------------+
|Quercus cerris L. |Cerro |
+-----------------------------+-----------------------+
|Quercus coccifera L. |Quercia spinosa |
+-----------------------------+-----------------------+
|Quercus frainetto Ten. |Farnetto |
+-----------------------------+-----------------------+
|Quercus ilex L. |Leccio |
+-----------------------------+-----------------------+
|Quercus macrolepis Kotchy |Vallonea |
+-----------------------------+-----------------------+
|Quercus pubescens Mill. |Roverella |
+-----------------------------+-----------------------+
|Quercus suber L. |Sughera |
+-----------------------------+-----------------------+
|Quercus virgiliana |Quercia virgiliana |
+-----------------------------+-----------------------+
|Rosa canina L. |Rosa selvatica |
+-----------------------------+-----------------------+
|Rubus idaeus |Lampone europeo |
+-----------------------------+-----------------------+
|Rubus ulmifolius |Mora di rovo |
+-----------------------------+-----------------------+
|Ruscus aculeatus L. |Pungitopo |
+-----------------------------+-----------------------+
|Salix alba L. |Salice bianco |
+-----------------------------+-----------------------+
|Sambucus nigra L. |Sambuco nero |
+-----------------------------+-----------------------+
|Sorbus domestica L. |Sorbo domestico |
+-----------------------------+-----------------------+
|Sorbus torminalis Crantz. |Ciavardello |
+-----------------------------+-----------------------+
|Tilia cordata Miller |Tiglio selvatico |
+-----------------------------+-----------------------+
|Tilia platyphillos Scop. |Tiglio nostrano |
+-----------------------------+-----------------------+
|Ulmus minor L. |Olmo minore |
+-----------------------------+-----------------------+
|Vaccinium myrtillus |Mirtillo Nero |
+-----------------------------+-----------------------+
|Viburnum tinus L. |Viburno |
+-----------------------------+-----------------------+
|Vitis vinifera L. |Vite |
+-----------------------------+-----------------------+
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